CAPITOLO VI

LA MUSICA SACRA

Dignità della musica sacra

112. La tradizione musicale di tutta la chiesa costituisce un tesoro di inestimabile valore, che eccelle tra le altre espressioni dell' arte, specialmente per il fatto che il canto sacro, unito alle parole, è parte necessaria ed integrale della liturgia solenne. Senza dubbio il canto sacro è stato lodato sia dalla sacra scrittura, sia dai padri e dai romani pontefici che recentemente, a cominciare da san Pio X, hanno sottolineato con insistenza il compito ministeriale della musica sacra nel servizio divino. Perciò la musica sacra sarà tanto più santa quanto più strettamente sarà unita all' azione liturgica, sia esprimendo più dolcemente la preghiera e favorendo l' unanimità, sia arricchendo di maggior solennità i riti sacri. La chiesa poi approva e ammette nel culto divino tutte le forme della vera arte, dotate delle dovute qualità. Il sacro concilio, quindi, conservando le norme e le prescrizioni della disciplina e della tradizione ecclesiastica e mirando al fine della musica sacra, che è la gloria di Dio e la santificazione dei fedeli, stabilisce quanto segue.

La liturgia solenne

113. L' azione liturgica assume una forma più nobile quando i divini uffici sono celebrati solennemente in canto, con la presenza dei sacri ministri e la partecipazione attiva del popolo. Quanto all' uso della lingua, si osservi l' art. 36; per la messa l' art. 54; per i sacramenti l' art. 63; per l' ufficio divino l' art. 101.

114 . Si conservi e si incrementi con somma cura il patrimonio della musica sacra Si promuovano con impegno le " scholae cantorum" specialmente presso le chiese cattedrali; i vescovi poi e gli altri pastori d' anime curino diligentemente che in ogni azione sacra celebrata in canto tutta l' assemblea dei fedeli possa dare la sua partecipazione attiva, a norma degli artt. 28 e 30.

Formazione musicale

115. Si curi molto la formazione e la pratica musicale nei seminari, nei noviziati dei religiosi e delle religiose e negli studentati, come pure negli altri istituti e scuole cattoliche; per raggiungere questa formazione si preparino con sollecitudine i maestri destinati all' insegnamento della musica sacra. Si raccomanda, inoltre, se sarà opportuno, l' erezione di istituti superiori di musica sacra. Ai musicisti, ai cantori, e in primo luogo ai fanciulli, si dia anche una genuina formazione liturgica.

Canto gregoriano e polifonico

116. La chiesa riconosce il canto gregoriano come proprio della liturgia romana: perciò, nelle azioni liturgiche, a parità di condizioni, gli si riservi il posto principale. Gli altri generi di musica sacra, e specialmente la polifonica, non si escludono affatto nella celebrazione dei divini uffici, purché rispondano allo spirito dell' azione liturgica, a norma dell' art. 30.

117 . Si porti a termine l' edizione tipica dei libri di canto gregoriano; anzi, si prepari un' edizione più critica dei libri già editi dopo la riforma di san Pio X. Conviene inoltre che si prepari un' edizione che contenga melodie più semplici, ad uso delle chiese minori.

Canti religiosi popolari.

118. Si promuova con impegno il canto popolare religioso, in modo che nei pii e sacri esercizi, e nelle stesse azioni liturgiche, secondo le norme e disposizioni delle rubriche, possano risuonare le voci dei fedeli.

La musica sacra nelle missioni

119. In alcune regioni, specialmente delle missioni, si trovano popoli con una propria tradizione musicale, la quale ha grande importanza nella loro vita religiosa e sociale. A questa musica si dia la dovuta stima e il posto conveniente, tanto nella educazione del senso religioso di quei popoli, quanto nell' adattare il culto alla loro indole, secondo gli artt. 39 e 40. Perciò, nella formazione musicale dei missionari, si procuri diligentemente che, per quanto è possibile, essi siano in grado di promuovere la musica tradizionale di quei popoli, tanto nelle scuole, quanto nelle azioni sacre.

L' organo e gli strumenti musicali

120. Nella chiesa latina si abbia in grande onore l' organo a canne, come strumento musicale tradizionale, il cui suono è in grado di aggiungere mirabile splendore alle cerimonie della chiesa, e di elevare potentemente gli animi a Dio e alle realtà supreme. Altri strumenti, poi, si possono ammettere nel culto divino, a giudizio e con il consenso della competente autorità ecclesiastica territoriale, a norma degli artt. 22 p. 2, 37 e 40, purché siano adatti all' uso sacro o vi si possano adattare,convengano alla dignità del tempio e favoriscano veramente l' edificazione dei fedeli.

Missione dei compositori

121. I musicisti, animati da spirito cristiano, sentano di essere chiamati a coltivare la musica sacra e ad accrescere il suo patrimonio. Compongano melodie che abbiano le caratteristiche della vera musica sacra e che non solo possano essere cantate dalle maggiori " scholae cantorum", ma convengono anche alle " scholae" minori, e favoriscano la partecipazione attiva di tutta l' assemblea dei fedeli. I testi destinati al canto sacro siano conformi alla dottrina cattolica, anzi siano presi di preferenza dalla sacra scrittura e dalle fonti liturgiche.

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