CAPITOLO III

GLI ALTRI SACRAMENTI E I SACRAMENTALI

Natura dei sacramenti

59. I sacramenti sono ordinati alla santificazione degli uomini, alla edificazione del corpo di Cristo, e infine a rendere culto a Dio; in quanto segni, hanno poi anche la funzione di istruire. Non solo suppongono la fede, ma con le parole e gli elementi rituali la nutrono, la irrobustiscono e la esprimono; perciò vengono chiamati sacramenti della fede. Conferiscono appunto la grazia, ma la loro celebrazione dispone anche molto bene i fedeli a ricevere la stessa grazia con frutto, ad onorare Dio in modo debito e ad esercitare la carità. È quindi di grande importanza che i fedeli comprendano facilmente i segni dei sacramenti, e si accostino con somma diligenza a quei sacramenti che sono stati istituiti per nutrire la vita cristiana.

I sacramentali

60. La santa madre chiesa ha inoltre istituito i sacramentali. Questi sono segni sacri per mezzo dei quali, con una certa imitazione dei sacramenti, sono significati e, per impetrazione della chiesa, vengono ottenuti effetti soprattutto spirituali. Per mezzo di essi gli uomini vengono disposti a ricevere l' effetto principale dei sacramenti e vengono santificate le varie circostanze della vita.

61. Così la liturgia dei sacramenti e dei sacramentali fa sì che al fedeli ben disposti sia dato di santificare quasi tutti gli avvenimenti della vita per mezzo della grazia divina che fluisce dal mistero pasquale della passione, morte e risurrezione di Cristo, mistero dal quale derivano la loro efficacia tutti i sacramenti e sacramentali; e così ogni uso onesto delle cose materiali possa essere indirizzato alla santificazione dell' uomo e alla lode di Dio.

Necessità di una riforma dei riti sacramentali

62. Ma poiché nel corso dei secoli si sono introdotti nei riti dei sacramenti e dei sacramentali certi elementi che oggi ne rendono meno chiari la natura e il fine, ed è perciò necessario compiere in essi alcuni adattamenti alle esigenze del nostro tempo, il sacro concilio stabilisce quanto segue per la loro revisione.

La lingua

63. Poiché non di rado nell' amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali può essere molto utile per il popolo l' uso della lingua volgare, sia data a questa una parte maggiore secondo le norme che seguono: a) Nell' amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali si può usare la lingua volgare a norma dell' art. 36. b) Secondo la nuova edizione del rituale romano, la competente autorità ecclesiastica territoriale di cui all' art. 22. 2 di questa costituzione, prepari al più presto i rituali particolari adattati alle necessità delle singole regioni, anche per quanto riguarda la lingua; questi rituali saranno usati nelle rispettive regioni dopo la revisione da parte della sede apostolica. Nel comporre questi rituali o speciali collezioni di riti non si omettono le istruzioni poste all' inizio dei singoli riti nel rituale romano, sia quelle pastorali e rubricali, sia quelle che hanno una speciale importanza sociale.

Il catecumenato

64. Si ristabilisca il catecumenato degli adulti, diviso in più gradi, da attuarsi a giudizio dell' ordinario del luogo, in modo che il tempo del catecumenato, destinato ad una conveniente istruzione, possa essere santificato con riti sacri da celebrarsi in tempi successivi.

Riforma del rito battesimale

65. Nelle terre di missione sia consentito accogliere, oltre agli elementi che si hanno nella tradizione cristiana, anche quegli elementi di iniziazione in uso presso ogni popolo, nella misura in cui possono essere adattati al rito cristiano, a norma degli art. 37-40 di questa costituzione.

66. Siano riveduti ambedue i riti del battesimo degli adulti, sia quello semplice sia quello più solenne, tenuto conto della restaurazione del catecumenato; e sia inserita nel messale romano una messa propria " Nel conferimento del battesimo ".

67. Sia riveduto il rito del battesimo dei bambini e sia adattato alla loro reale condizione. Nel rito siano messi maggiormente in rilievo anche il posto e i doveri dei genitori e dei padrini.

68. Nel rito del battesimo non manchino certi adattamenti da usarsi a giudizio dell' ordinario del luogo, in caso di gran numero di battezzandi, si componga pure un rito più breve che si possa usare, specialmente in terra di missione, dai catechisti e in genere, in pericolo di morte, dai fedeli, quando manchi un sacerdote o un diacono.

69. In luogo del "Rito per supplire le cerimonie omesse su un bambino già battezzato", se ne componga uno nuovo, col quale si esprima, in maniera più chiara e più consona, che il bambino, battezzato con il rito breve, è già stato accolto nella chiesa. Si componga pure un rito per coloro che, già validamente battezzati, si convertono alla chiesa cattolica. In esso si esprima la loro ammissione nella comunione della chiesa.

70. Fuori del tempo pasquale, l' acqua battesimale si può benedire nello stesso rito del battesimo con un' apposita formula più breve.

Riforma del rito della Cresima.

71. Sia riveduto il rito della confermazione, anche perché apparisca più chiaramente l' intima connessione di questo sacramento con tutta l' iniziazione cristiana; perciò la rinnovazione delle promesse battesimali precederà convenientemente la recezione di questo sacramento. Quando si ritenga opportuno, la confermazione potrà essere conferita durante la messa; per quanto riguarda invece il rito fuori della messa, si prepari una formula da usarsi come introduzione.

Riforma del rito della Penitenza.

72. Il rito e le formule della penitenza siano rivedute in modo tale che esprimano più chiaramente la natura e l' effetto del sacramento.

Il sacramento dell' unzione degli infermi

73. L' "estrema unzione", che può essere chiamata anche, e meglio, "unzione degli infermi", non è il sacramento di coloro soltanto che sono in fin di vita. Perciò il tempo opportuno per riceverla si ha certamente già quando il fedele, per malattia o per vecchiaia, incomincia ad essere in pericolo di morte.

74. Oltre ai riti distinti dell' unzione degli infermi e del viatico, si componga anche un rito continuato secondo il quale l' unzione sia conferita al malato dopo la confessione e prima di ricevere il viatico.

75. Il numero delle unzioni sia adattato, secondo che parrà opportuno, e le orazioni che accompagnano il rito dell' unzione degli infermi siano rivedute in modo che rispondano alle diverse condizioni dei malati che ricevono il sacramento.

Riforma del rito del sacramento dell' ordine

76. I riti delle ordinazioni siano riveduti quanto alle cerimonie e quanto ai testi. Le allocuzioni del vescovo, all' inizio di ogni ordinazione o consacrazione, possono essere fatte in lingua volgare. Nella consacrazione episcopale è consentito che l' imposizione delle mani sia fatta da tutti i vescovi presenti.

Riforma del rito del Matrimonio.

77. Il rito della celebrazione del matrimonio, che si trova nel rituale romano, sia riveduto e arricchito, in modo che più chiaramente venga significata la grazia del sacramento e vengano inculcati i doveri dei coniugi. "Se qualche regione. . . usa", nella celebrazione del sacramento del matrimonio, " altre lodevoli consuetudini e cerimonie, il sacro concilio desidera vivamente che queste vengano senz' altro conservate". Inoltre alla competente autorità ecclesiastica territoriale, di cui all' art. 22 p. 2 di questa costituzione, viene lasciata la facoltà di preparare, a norma dell' art. 63, un rito proprio che risponda alle usanze dei luoghi e dei popoli, ferma però restando la legge che il sacerdote che assiste chieda e riceva il consenso dei contraenti.

78. Il matrimonio in via ordinaria si celebri durante la messa, dopo la lettura del vangelo e l' omelia, prima della " orazione dei fedeli". L' orazione sulla sposa, opportunamente ritoccata così da inculcare ad entrambi gli sposi gli stessi doveri della fedeltà vicendevole, può essere detta in lingua volgare. Ma se il sacramento del matrimonio viene celebrato senza la messa, si leggano all' inizio del rito l' epistola e il vangelo della messa per gli sposi e si dia sempre la benedizione agli sposi.

Riforma dei sacramentali

79. Siano riveduti i sacramentali, tenendo presente il principio fondamentale di una cosciente, attiva e facile partecipazione dei fedeli, e considerando anche le necessità dei nostri tempi. Nella revisione dei rituali a norma dell' art. 63, si possono aggiungere, se la necessità lo richiede, anche nuovi sacramentali. Le benedizioni riservate siano pochissime, e solo a favore dei vescovi o degli ordinari. Si provveda che alcuni sacramentali, almeno in particolari circostanze e a giudizio dell' ordinario, possano essere amministrati da laici dotati delle convenienti qualità.

La professione religiosa

80. Si sottoponga a revisione il rito della consacrazione delle vergini, che si trova nel pontificale romano Si componga inoltre un rito della professione religiosa e della rinnovazione dei voti, che contribuisca ad una maggiore unità, sobrietà e dignità, da usarsi, salvo diritti particolari, da coloro che fanno la professione o la rinnovazione dei voti durante la messa. La professione religiosa si farà lodevolmente durante la messa.

Riforma dei riti funebri

81. Il rito delle esequie esprima più apertamente l' indole pasquale della morte cristiana, e risponda meglio, anche quanto al colore liturgico, alle condizioni e tradizioni delle singole regioni.

82. Si riveda il rito della sepoltura dei bambini, e sia arricchito di messa propria.

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