VII.

ALTRI ORGANISMI DELLA CURIA ROMANA

Prefettura della Casa Pontificia

Articolo 180.

La Prefettura si occupa dell'ordine interno relativo alla Casa Pontificia e dirige, per quanto attiene alla disciplina e al servizio, tutti coloro che costituiscono la cappella e la famiglia pontificia.

Articolo 181.

§ 1. Essa assiste il Sommo Pontefice sia nel palazzo apostolico sia quando viaggia in Roma o in Italia.

§ 2. Cura l'ordinamento e lo svolgimento delle cerimonie pontificie, esclusa la parte strettamente liturgica, della quale si occupa l'ufficio delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice; stabilisce l'ordine di precedenza.

§ 3. Dispone le udienze pubbliche e private del Sommo Pontefice, consultandosi, tutte le volte che lo esigano le circostanze, con la Segreteria di Stato, sotto la cui guida predispone tutto quanto dev'essere fatto, quando dallo stesso Pontefice sono ricevuti in solenne udienza i capi di Stato, gli ambasciatori, i ministri degli Stati, le pubbliche autorità ed altre persone insigni per dignità.

Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice

Articolo 182.

§ 1. Spetta all'Ufficio di preparare tutto quanto è necessario per le celebrazioni liturgiche e le altre sacre celebrazioni, che sono compiute dal Sommo Pontefice o in suo nome, e dirigerle secondo le vigenti prescrizioni del diritto liturgico.

§ 2. Il maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie è nominato dal Sommo Pontefice per cinque anni; i cerimonieri pontifici, che lo coadiuvano nelle sacre celebrazioni, sono del pari nominati dal Segretario di Stato per lo stesso periodo.

 

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