III

CONGREGAZIONI

Congregazione della Dottrina della Fede

Articolo 48

Compito proprio della Congregazione della Dottrina della Fede è di promuovere e di tutelare la dottrina sulla fede ed i costumi in tutto l'orbe cattolico: è pertanto di sua competenza tutto ciò che in qualunque modo tocca tale materia.

Articolo 49

Nell'adempiere il suo compito di promuovere la dottrina, essa favorisce gli studi volti a far crescere l'intelligenza della fede e perché, ai nuovi problemi scaturiti dal progresso delle scienze o della civiltà si possa dare risposta alla luce della fede.

Articolo 50

Essa è di aiuto ai Vescovi, sia singoli che riuniti nei loro organismi, nell'esercizio del compito per cui sono costituiti come autentici maestri e dottori della fede e per cui sono tenuti a custodire e a promuovere l'integrità della medesima fede.

Articolo 51

Al fine di tutelare la verità della fede e l'integrità dei costumi, si impegna fattivamente perché la fede ed i costumi non subiscano danno a causa di errori comunque divulgati.

Pertanto:

1· ha il dovere di esigere che i libri ed altri scritti, pubblicati dai fedeli e riguardanti la fede e i costumi, siano sottoposti al previo esame dell'autorità competente;

2· esamina gli scritti e le opinioni che appaiono contrari alla retta fede e pericolosi, e, qualora risultino opposti alla dottrina della Chiesa, data al loro fautore la possibilità di spiegare compiutamente il suo pensiero, li riprova tempestivamente, dopo aver preavvertito l'Ordinario interessato, ed usando, se sarà opportuno, i rimedi adeguati;

3· si adopera, infine, affinché non manchi un'adeguata confutazione degli errori e dottrine pericolose, che vengano diffusi nel popolo cristiano.

Articolo 52

Giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi sia contro la morale sia nella celebrazione dei sacramenti, che vengano ad essa segnalati e, all'occorrenza, procede a dichiarare o ad infliggere le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune che proprio.

Articolo 53

Spetta ad essa parimenti di giudicare, in linea sia di diritto che di fatto, quanto concerne il «privilegium fidei».

Articolo 54

Al suo previo giudizio sono sottoposti i documenti che debbano essere pubblicati da altri dicasteri della Curia romana, in quanto essi riguardino la dottrina circa la fede e i costumi.

Articolo 55

Presso la Congregazione della Dottrina della Fede sono costituite la Pontificia Commissione Biblica e la Commissione Teologica Internazionale, le quali operano secondo le approvate loro norme e sono presiedute entrambe dal Cardinale Prefetto della medesima Congregazione.

Congregazione per le Chiese Orientali

Articolo 56

La Congregazione tratta le materie concernenti le Chiese orientali, sia circa le persone sia circa le cose.

Articolo 57

§ 1. Ne sono membri di diritto i Patriarchi e gli Arcivescovi maggiori delle Chiese orientali, nonché il presidente del Consiglio per l'Unità dei Cristiani.

§ 2. I consultori e gli officiali siano scelti in modo da tener conto, in quanto è possibile, della diversità dei riti.

Articolo 58

§ 1. La competenza di questa Congregazione si estende a tutti gli affari, che sono propri delle Chiese orientali e che debbono essere deferiti alla Sede apostolica, sia circa la struttura e l'ordinamento delle Chiese, sia circa l'esercizio delle funzioni di insegnare, di santificare e di governare, sia circa le persone, il loro stato, i loro diritti e doveri. Essa svolge anche tutto ciò che è prescritto dagli articoli 31 e 32 circa le relazioni quinquennali e le visite «ad limina».

§ 2. Rimane intatta, tuttavia, la specifica ed esclusiva competenza delle Congregazioni della Dottrina della Fede e delle Cause dei santi, della Penitenzieria apostolica, del Supremo Tribunale della Segnatura apostolica e del Tribunale della Rota romana, nonché della Congregazione del Culto divino e della Disciplina dei sacramenti per quanto attiene alla dispensa per il matrimonio rato e non consumato.

Negli affari, che riguardano anche i fedeli dipendenti dalla Chiesa latina, la Congregazione deve procedere dopo aver consultato, se lo richiede l'importanza della cosa, il dicastero competente per la stessa materia nei confronti dei fedeli della Chiesa latina.

Articolo 59

La Congregazione segue parimenti con premurosa diligenza le comunità di fedeli orientali che si trovano nelle circoscrizioni territoriali della Chiesa latina, e provvede alle loro necessità spirituali per mezzo di Visitatori, anzi, laddove il numero dei fedeli e le circostanze lo richiedano, possibilmente anche mediante una propria gerarchia, dopo aver consultato la Congregazione competente per la costituzione di Chiese particolari nel medesimo territorio.

Articolo 60

L'azione apostolica e missionaria nelle regioni, in cui da antica data sono prevalenti i riti orientali, dipende esclusivamente da questa Congregazione, anche se viene svolta da missionari della Chiesa latina.

Articolo 61

La Congregazione deve procedere in mutua intesa col Consiglio per l'Unione dei Cristiani nelle questioni che possono riguardare i rapporti con le Chiese orientali non cattoliche, ed anche col Consiglio per il Dialogo Interreligioso nella materia che rientra nell'ambito di esso.

Congregazione del Culto Divino e della Disciplina dei Sacramenti

Articolo 62

La Congregazione si occupa di tutto ciò che, salva la competenza della Congregazione della Dottrina della Fede, spetta alla Sede apostolica circa la regolamentazione e la promozione della sacra liturgia, in primo luogo dei sacramenti.

Articolo 63

Essa favorisce e tutela la disciplina dei sacramenti, specialmente per quanto attiene alla loro valida e lecita celebrazione; concede, inoltre, gli indulti e dispense che in tale materia oltrepassano le facoltà dei Vescovi diocesani.

Articolo 64

§ 1. La Congregazione promuove con mezzi efficaci e adeguati l'azione pastorale liturgica, in particolar modo in ciò che attiene alla celebrazione dell'Eucaristia; assiste i Vescovi diocesani, perché i fedeli partecipino sempre più attivamente alla sacra liturgia.

§ 2. Provvede alla compilazione o alla correzione dei testi liturgici; rivede ed approva i calendari particolari ed i propri delle Messe e degli Uffici delle Chiese particolari, nonché, quelli degli istituti che godono di tale diritto.

§ 3. Rivede la traduzioni dei libri liturgici ed i loro adattamenti, preparati legittimamente dalle conferenze episcopali.

Articolo 65

Favorisce le commissioni o gli istituti creati per promuovere l'apostolato liturgico o la musica o il canto o l'arte sacra, e mantiene relazioni con gli stessi; erige le associazioni di questo tipo aventi carattere internazionale, o ne approva e riconosce gli statuti; promuove infine convegni pluriregionali per sostenere la vita liturgica.

Articolo 66

Esercita attenta vigilanza perché siano osservate esattamente le disposizioni liturgiche, se ne prevengano gli abusi e, laddove essi siano scoperti, siano eliminati.

Articolo 67

Spetta a questa Congregazione di giudicare circa il fatto della non consumazione del matrimonio e circa l'esistenza di una giusta causa per concedere la dispensa. Perciò, essa riceve tutti gli atti insieme col voto del Vescovo e con le osservazioni del difensore del vincolo, pondera attentamente, secondo la speciale procedura, la supplica volta ad ottenere la dispensa, e, verificandosene i requisiti, la sottopone al sommo Pontefice.

Articolo 68

Essa è anche competente a trattare, a norma del diritto, le cause di invalidità della sacra ordinazione.

Articolo 69

E' competente circa il culto delle sacre reliquie, la conferma dei patroni celesti e la concessione del titolo di Basilica minore.

Articolo 70

La Congregazione aiuta i Vescovi perché, oltre al culto liturgico, siano incrementate e tenute in onore le preghiere e le pratiche di pietà del popolo cristiano, che pienamente rispondano alle norme della Chiesa.

Congregazione delle Cause dei Santi

Articolo 71

La Congregazione tratta tutto ciò che, secondo la procedura prescritta, porta alla canonizzazione dei servi di Dio.

Articolo 72

§ 1. Essa assiste con speciali norme e con opportuni suggerimenti i Vescovi diocesani, a cui compete l'istruzione della causa.

§ 2. Esamina le cause già istruite, controllando se tutto sia stato compiuto secondo la norma della legge. Indaga a fondo sulle cause così esaminate, al fine di decidere se risulti tutto quanto è richiesto perché siano sottoposti i voti favorevoli al Sommo Pontefice, secondo i gradi prestabiliti delle cause.

Articolo 73

Spetta, inoltre, alla Congregazione di giudicare circa il titolo di dottore da attribuire ai santi, dopo aver ottenuto il voto della Congregazione della Dottrina della Fede per quanto riguarda l'eminente dottrina.

Articolo 74

Tocca, ancora, ad essa di decidere intorno a tutto ciò che riguarda la dichiarazione di autenticità delle sacre reliquie e la loro conservazione.

Congregazione per i Vescovi

Articolo 75

La Congregazione si occupa delle materie che riguardano la costituzione e la provvista delle Chiese particolari, nonché l'esercizio dell'ufficio episcopale nella Chiesa latina, salva la competenza della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli.

Articolo 76

E' compito di questa Congregazione svolgere tutto quanto si riferisce alla costituzione delle Chiese particolari e dei loro Consigli, alla loro divisione, unificazione, soppressione ed altri cambiamenti. E anche suo compito l'erezione degli Ordinariati Castrensi per la cura pastorale dei militari.

Articolo 77

Provvede a tutto ciò che attiene alla nomina dei Vescovi, anche titolari, e, in generale, alla provvista delle Chiese particolari.

Articolo 78

Tutte le volte che si debba trattare con i governi per quanto attiene sia alla costituzione o al cambiamento delle Chiese particolari e dei loro Consigli, sia alla loro provvista, essa non procederà se non dopo aver consultato la sezione della Segreteria di Stato per le relazioni con gli Stati.

Articolo 79

La Congregazione attende, inoltre, a ciò che riguarda il retto esercizio dell'ufficio pastorale dei Vescovi, offrendo ad essi ogni collaborazione; tocca ad essa, infatti, se sarà necessario di comune accordo con i dicasteri interessati, indire le visite apostoliche generali e, procedendo nello stesso modo, valutarne i risultati e proporre al Sommo Pontefice ciò che dovrà essere opportunamente deciso.

Articolo 80

E' di pertinenza di questa Congregazione tutto ciò che spetta alla Santa Sede circa le prelature personali.

Articolo 81

In favore delle Chiese particolari, affidate alla sua cura, la Congregazione predispone tutto ciò che si riferisce alle visite «ad limina»; perciò essa esamina le relazioni quinquennali a norma dell'articolo 32. Assiste i Vescovi che vengono a Roma, allo scopo soprattutto di disporre convenientemente sia l'incontro col Sommo Pontefice, sia altri colloqui e pellegrinaggi. Compiuta la visita, trasmette per iscritto ai Vescovi diocesani le conclusioni riguardanti le loro diocesi.

Articolo 82

La Congregazione compie ciò che attiene alla celebrazione di Concilii particolari, nonché alla costituzione delle conferenze episcopali e alla revisione dei loro statuti, riceve gli atti e i decreti di tali organismi e, consultati i dicasteri interessati, dà ai decreti la necessaria ricognizione.

Pontificia Commissione per l'America Latina

Articolo 83

§ 1. Compito della Commissione è di assistere col consiglio e con i mezzi economici le Chiese particolari dell'America Latina, e di attendere, altresì, allo studio delle questioni che riguardano la vita e lo sviluppo delle medesime Chiese, specialmente per essere di aiuto tanto ai dicasteri di Curia, interessati in ragione della loro competenza, quanto alle Chiese stesse nella soluzione di tali questioni.

§ 2. Ad essa spetta anche di favorire i rapporti tra le istituzioni ecclesiastiche internazionali e nazionali, che operano per le regioni dell'America Latina, e i dicasteri della Curia romana.

Articolo 84

§ 1. Presidente della Commissione è il prefetto della Congregazione per i Vescovi, il quale è coadiuvato da un Vescovo come vice-presidente. A questi si affiancano come consiglieri alcuni Vescovi scelti sia tra la Curia romana, sia tra le Chiese dell'America Latina.

§ 2. I membri della Commissione sono scelti sia tra i dicasteri della Curia romana, sia tra il Consiglio episcopale latino-americano, sia tra i Vescovi delle regioni dell'America Latina, sia tra le istituzioni, di cui all'articolo precedente.

§ 3. La Commissione ha suoi propri officiali.

Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli

Articolo 85

Spetta alla Congregazione di dirigere e coordinare in tutto il mondo l'opera stessa dell'evangelizzazione dei popoli e la cooperazione missionaria, salva la competenza della Congregazione per le Chiese orientali.

Articolo 86

La Congregazione promuove le ricerche di teologia, di spiritualità e di pastorale missionaria, e parimenti propone le norme e le linee di azione, adattate alle esigenze dei tempi e dei luoghi, in cui si svolge l'evangelizzazione.

Articolo 87

La Congregazione si adopera affinché il Popolo di Dio, permeato di spirito missionario e consapevole della sua responsabilità, collabori efficacemente all'opera missionaria con la preghiera, con la testimonianza della vita, con l'attività e con i sussidi economici.

Articolo 88

§ 1. Essa procura di suscitare le vocazioni missionarie sia clericali, sia religiose, sia laicali, e provvede all'adeguata distribuzione dei missionari.

§ 2. Nei territori che le sono soggetti essa cura parimenti la formazione del clero secolare e dei catechisti, salva la competenza della Congregazione dei Seminari e degli Istituti di Studi per quanto concerne il piano generale degli studi, nonché le università e gli altri istituti di studi superiori.

Articolo 89

Alla medesima sono soggetti i territori di missione, la cui evangelizzazione essa affida ad idonei istituti e società, nonché a Chiese particolari, e per tali territori tratta tutto quanto si riferisce sia all'erezione di circoscrizioni ecclesiastiche, o alle loro modifiche, sia alla provvista delle Chiese, ed assolve gli altri compiti che la Congregazione per i Vescovi esercita nell'ambito della sua competenza.

Articolo 90

§ 1. Per quanto riguarda i membri degli istituti di vita consacrata, eretti nei territori di missione oppure ivi operanti, la Congregazione gode di una sua competenza su tutto ciò che ad essi si riferisce come missionari, presi sia singolarmente che comunitariamente, fermo restando quanto prescritto dall'articolo 21 § 1.

§ 2. Sono soggette a questa Congregazione le società di vita apostolica erette in favore delle missioni.

Articolo 91

Per incrementare la cooperazione missionaria, anche mediante una efficace raccolta e un'equa distribuzione dei sussidi economici, la Congregazione si serve specialmente delle Pontificie Opere Missionarie, cioè della Propagazione della Fede, di San Pietro apostolo, della Santa Infanzia, e della Pontificia Unione Missionaria del Clero.

Articolo 92

La Congregazione amministra il suo patrimonio e gli altri beni destinati alle missioni mediante un suo speciale ufficio, fermo restando l'obbligo di renderne debito conto alla Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede.

Congregazione per il Clero

Articolo 93

Salvo il diritto dei Vescovi e delle loro conferenze, la Congregazione si occupa di quelle materie che riguardano i presbiteri e i diaconi del clero secolare in ordine sia alle loro persone, sia al loro ministero pastorale, sia a ciò che è loro necessario per l'esercizio di tale ministero, ed in tutte queste questioni offre ai Vescovi l'aiuto opportuno.

Articolo 94

In base al suo compito, essa cura la promozione della formazione religiosa dei fedeli di ogni età e condizione; emana le norme opportune perché l'insegnamento della catechesi sia impartito in modo conveniente; vigila perché la formazione catechetica sia condotta correttamente; concede la prescritta approvazione della Santa Sede per i catechismi e gli altri scritti relativi all'istruzione catechetica, col consenso della Congregazione della Dottrina della Fede; assiste gli uffici catechistici e segue le iniziative riguardanti la formazione religiosa ed aventi carattere internazionale, ne coordina l'attività ed offre loro l'aiuto, se occorra.

Articolo 95

§ 1. Essa è competente per tutto ciò che riguarda la vita, la disciplina, i diritti e gli obblighi dei chierici.

§ 2. Provvede ad una più adeguata distribuzione dei presbiteri.

§ 3. Promuove la formazione permanente dei chierici, specialmente per ciò che riguarda la loro santificazione ed il fruttuoso esercizio del loro ministero pastorale, in modo speciale circa la decorosa predicazione della Parola di Dio.

Articolo 96

Spetta a questa Congregazione trattare tutto ciò che riguarda lo stato clericale in quanto tale con riferimento a tutti i chierici, non eccettuati i religiosi, d'intesa con i dicasteri interessati, quando la circostanza lo richieda.

Articolo 97

La Congregazione tratta le questioni di competenza della Santa Sede:

1· sia circa i consigli presbiterali, il collegio dei consultori, i capitoli dei canonici, i consigli pastorali, le parrocchie, le chiese, i santuari, sia circa le associazioni dei chierici, sia gli archivi ecclesiastici.

2· circa gli oneri di Messe, nonché le pie volontà in genere e le pie fondazioni.

Articolo 98

La Congregazione si occupa di tutto quello che spetta alla Santa Sede per l'ordinamento dei beni ecclesiastici, e specialmente la retta amministrazione dei medesimi beni, e concede le necessarie approvazioni o revisioni; inoltre, procura perché si provveda al sostentamento ed alla previdenza sociale del clero.

Pontificia Commissione per la Conservazione del Patrimonio Artistico e Storico

Articolo 99

Presso la Congregazione per il Clero è stabilita la Commissione che ha il compito di presiedere alla tutela del patrimonio storico ed artistico di tutta la Chiesa.

Articolo 100

Appartengono a questo patrimonio in primo luogo tutte le opere di qualsiasi arte del passato, che dovranno essere custodite e conservate con la massima diligenza. Quelle poi, il cui uso specifico sia venuto meno, siano convenientemente esposte in visione nei musei della Chiesa o in altri luoghi.

Articolo 101

§ 1. Tra i beni storici hanno particolare importanza tutti i documenti e strumenti giuridici, che riguardano ed attestano la vita e la cura pastorale, nonché i diritti e le obbligazioni delle diocesi, delle parrocchie, delle chiese e delle altre persone giuridiche, istituite nella Chiesa.

§ 2. Questo patrimonio storico, sia conservato negli archivi come anche nelle biblioteche, che devono dappertutto essere affidati a personale competente, affinché tali testimonianze non vadano perdute.

Articolo 102

La Commissione offre il suo aiuto alle Chiese particolari ed agli organismi episcopali e, se è il caso, opera insieme con essi, affinché siano costituiti i musei, gli archivi e le biblioteche e siano ben realizzate la raccolta e la custodia dell'intero patrimonio artistico e storico in tutto il territorio, per essere a disposizione di tutti coloro che ne hanno interesse.

Articolo 103

Spetta alla medesima Commissione, d'intesa con le Congregazioni dei Seminari ed Istituti di Studi e del Culto divino e della Disciplina dei sacramenti, di impegnarsi perché il Popolo di Dio diventi sempre più consapevole dell'importanza e della necessità di conservare il patrimonio storico e artistico della Chiesa.

Articolo 104

La presiede il Cardinale Prefetto della Congregazione per il Clero, coadiuvato dal segretario della commissione medesima.

La Commissione ha i suoi propri officiali.

Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e per le Società di Vita Apostolica

Articolo 105

Compito proprio della Congregazione è di promuovere e di regolare la pratica dei consigli evangelici, come viene esercitata nelle forme approvate di vita consacrata, ed insieme l'attività delle società di vita apostolica in tutta la Chiesa latina.

Articolo 106

§ 1. La Congregazione, pertanto, erige gli istituti religiosi e secolari, nonché le società di vita apostolica, li approva oppure esprime il suo giudizio circa l'opportunità della loro erezione da parte del Vescovo diocesano. Ad essa compete anche di sopprimere, se sarà necessario, detti istituti e società.

§ 2. Ad essa compete ancora di costituire unioni e federazioni di detti istituti e società o di sopprimerle, se sarà necessario.

Articolo 107

Da parte sua, la Congregazione procura che gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica crescano e progrediscano secondo lo spirito dei fondatori e le sane tradizioni, perseguano fedelmente le finalità loro proprie e contribuiscano efficacemente alla missione salvifica di tutta la Chiesa.

Articolo 108

§ 1. Essa assolve tutte quelle mansioni che, a norma del diritto, spettano alla Santa Sede circa la vita e l'attività degli istituti e delle società, specialmente circa l'approvazione delle costituzioni, il regime e l'apostolato, la cooptazione e la formazione dei membri, i loro diritti ed obblighi, la dispensa dai voti e la dimissione dei membri, nonché l'amministrazione dei beni.

§ 2. Per quanto poi concerne l'ordinamento degli studi di filosofia e di teologia, nonché gli studi accademici, è competente la Congregazione dei Seminari e degli Istituti di Studi.

Articolo 109

Spetta alla medesima Congregazione erigere le conferenze dei superiori maggiori dei religiosi e delle religiose, approvare i rispettivi statuti ed ancora esercitare la vigilanza perché la loro attività sia ordinata al raggiungimento delle finalità proprie.

Articolo 110

Alla Congregazione sono anche soggette la vita eremitica, l'ordine delle vergini e le associazioni di queste, e le altre forme di vita consacrata.

Articolo 111

La sua competenza si estende anche ai terzi ordini, nonché alle associazioni dei fedeli, che vengono erette con l'intento che, dopo la necessaria preparazione, possano divenire un giorno istituti di vita consacrata o società di vita apostolica.

Congregazione dei Seminari e degli Istitui di Studi

Articolo 112

La Congregazione esprime e traduce in atto la sollecitudine della Sede apostolica circa la formazione di coloro che sono chiamati agli Ordini sacri nonché circa la promozione e l'ordinamento dell'educazione cattolica.

Articolo 113

§ 1. Assiste i Vescovi perché nelle loro Chiese siano coltivate col massimo impegno le vocazioni ai ministeri sacri e nei seminari, da istituire e dirigere a norma del diritto, gli alunni siano adeguatamente educati con una solida formazione sia umana e spirituale, sia dottrinale e pastorale.

§ 2. Vigila attentamente perché la convivenza ed il governo dei seminari rispondano pienamente alle esigenze dell'educazione sacerdotale ed i superiori e docenti contribuiscano, quanto più è possibile, con l'esempio della vita e la retta dottrina alla formazione della personalità dei ministri sacri.

§ 3. Ad essa spetta, inoltre, di erigere i seminari interdiocesani e di approvare i loro statuti.

Articolo 114

La Congregazione si impegna perché i principi fondamentali circa l'educazione cattolica, così come sono proposti dal Magistero della Chiesa, siano sempre più approfonditi, affermati e conosciuti dal Popolo di Dio.

Essa cura parimenti che in questa materia i fedeli possano adempiere i loro obblighi, e si impegnino attivamente affinché anche la società civile riconosca e tuteli i loro diritti.

Articolo 115

La Congregazione stabilisce le norme, secondo le quali deve reggersi la scuola cattolica; assiste i Vescovi diocesani perché siano istituite, dove è possibile, le scuole cattoliche e siano sostenute con la massima cura, e perché in tutte le scuole siano offerte, mediante opportune iniziative, l'educazione catechetica e la cura pastorale agli alunni cristiani.

Articolo 116

§ 1. La Congregazione si impegna affinché nella Chiesa si abbia un numero sufficiente di università ecclesiastiche e cattoliche e di altri istituti di studio, nei quali siano approfondite e siano promossi le discipline sacre e gli studi umanistici e scientifici tenendo conto della verità cristiana, ed ivi i cristiani siano adeguatamente formati all'adempimento delle loro funzioni.

§ 2. Essa erige o approva le università e gli istituti ecclesiastici, ratificati i rispettivi stauti, esercita l'alta direzione su di essi e vigila perché nell'insegnamento dottrinale sia salvaguardata l'integrità della fede cattolica.

§ 3. Per quanto riguarda le università cattoliche, si occupa delle materie di competenza della Santa Sede.

§ 4. Favorisce la collaborazione ed il reciproco aiuto tra le università degli studi e le loro associazioni ed è tutela per esse.

 

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