La vita comune

15. La vita in comune perseveri nella preghiera e nella comunione di uno stesso spirito, nutrita della dottrina del Vangelo, della santa liturgia e soprattutto dell'eucaristia (cfr. At 2,42), sull'esempio della Chiesa primitiva, in cui la moltitudine dei credenti era d'un cuore solo e di un'anima sola (cfr. At 4,32). I religiosi, come membri di Cristo, in fraterna comunanza di vita si prevengano gli uni gli altri nel rispetto scambievole (cfr. Rm 12,10), portando gli uni i pesi degli altri (cfr. Gal 6,2). Infatti con l'amore di Dio diffuso nei cuori per mezzo dello Spirito Santo (cfr. Rm 5,5), la comunità come una famiglia unita nel nome del Signore gode della sua presenza (cfr. Mt 18,20). La carità è poi il compimento della legge (cfr. Rm 13,10) e vincolo di perfezione (cfr. Col 3,14), e per mezzo di essa noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita (cfr. 1 Gv 3,14). Anzi l'unità dei fratelli manifesta l'avvento di Cristo (cfr. Gv 13,35; 17,21), e da essa promana grande energia per l'apostolato.

Allo scopo poi di rendere più intimo il vincolo di fraternità fra i religiosi, coloro che sono chiamati conversi, coadiutori o con altro nome, siano strettamente associati alla vita e alle opere della comunità. Se le circostanze non consigliano proprio di fare diversamente, bisogna far sì che negli istituti femminili si arrivi ad un'unica categoria di suore. In tal caso, si manterrà solamente tra le persone la diversità richiesta dalla distinzione delle varie opere a cui le suore o per speciale vocazione divina o per particolare attitudine sono destinate.

I monasteri e gli istituti maschili non del tutto laicali possono accettare, secondo la loro indole e a norma delle costituzioni, chierici e laici, in pari misura e con eguali diritti ed obblighi, eccettuati quelli che scaturiscono dall'ordine sacro.

La clausura femminile

16. La clausura papale per le monache di vita unicamente contemplativa rimanga in vigore, ma si aggiorni secondo le condizioni dei tempi e dei luoghi, abolendo le usanze che non hanno più ragione di esistere, dopo che sono stati ascoltati i pareri dei monasteri stessi. Le altre monache invece, che per loro regola si dedicano alle opere esterne di apostolato, siano esenti dalla clausura papale, in modo da essere in grado di attendere meglio ai loro impegni di apostolato; rimanga in vigore tuttavia la clausura a norma delle loro costituzioni.

L'abito religioso

17. L'abito religioso, segno della consacrazione, sia semplice e modesto, povero e nello stesso tempo decoroso, come pure rispondente alle esigenze della salute e adatto sia ai tempi e ai luoghi, sia alle necessità dell'apostolato. Gli abiti dei religiosi e delle religiose che non concordano con queste norme, siano modificati.

L'aggiornamento e la formazione religiosa

18. L'aggiornamento degli istituti dipende in massima parte dalla formazione dei loro membri. Perciò gli stessi religiosi non chierici e le religiose non siano destinate alle opere di apostolato immediatamente dopo il noviziato, ma la loro formazione religiosa ed apostolica, dottrinale e tecnica, col conseguimento anche dei titoli specifici, si protragga convenientemente in apposite case.

Per evitare poi il pericolo che l'adattamento alle esigenze del nostro tempo sia solo esteriore o che siano impari al proprio compito coloro che per regola attendono all'apostolato esterno, i religiosi, secondo le capacità intellettuali e il carattere di ciascuno, siano convenientemente istruiti intorno alla mentalità e ai costumi della vita sociale odierna. Attraverso la fusione armonica dei vari elementi la formazione deve avvenire in maniera tale da contribuire all'unità di vita dei religiosi stessi.

Per tutta la vita poi i religiosi si adoperino a perfezionare diligentemente questa cultura spirituale, dottrinale e tecnica, e i superiori, nella misura del possibile, procurino loro a questo scopo l'occasione opportuna, i mezzi e il tempo necessari. È pure dovere dei superiori provvedere alla scelta accurata e alla solida preparazione dei direttori, dei maestri spirituali e dei professori.

19. Nel fondare nuovi istituti si deve ben ponderare la necessità o almeno la grande utilità nonché la possibilità di sviluppo, affinché non sorgano imprudentemente istituti inutili o sprovvisti di sufficiente vigore. In modo speciale si abbia cura di promuovere e coltivare le forme di vita religiosa nelle Chiese di nuova fondazione, e in ciò si tenga conto del carattere e dei costumi degli abitanti, come pure delle condizioni di vita e delle consuetudini locali.

Le opere degli istituti

20. Gli istituti mantengano e svolgano fedelmente le opere proprie e, tenendo presente l'utilità della Chiesa universale e delle diocesi, adattino le opere stesse alle necessità dei tempi e dei luoghi, adoperando i mezzi opportuni e anche nuovi, e tralasciando invece quelle opere che oggi non corrispondono più allo spirito e alla vera natura dell'istituto. Si deve assolutamente conservare negli istituti religiosi lo spirito missionario, e, secondo la natura propria di ciascuno, adattarlo alle condizioni odierne in modo che sia resa più efficace la predicazione del Vangelo a tutte le genti.

Istituti e monasteri in decadenza

21. Agli istituti invece e ai monasteri che, dopo essere stato ascoltato il parere degli ordinari del luogo interessati, a giudizio della santa Sede non offrono fondata speranza che in seguito possano rifiorire, Si proibisca di ricevere ancora novizi in avvenire, e, se sarà possibile, siano uniti ad un altro istituto o monastero più fiorente che non differisca molto nelle finalità e nello spirito.

Le federazioni tra i religiosi

22. Gli istituti e i monasteri “ sui iuris ”, secondo l'opportunità e con l'approvazione della santa Sede, promuovano tra di loro federazioni, se appartengono in qualche maniera alla stessa famiglia religiosa; oppure unioni, se hanno quasi uguali le costituzioni e gli usi e sono animati dallo stesso spirito, soprattutto se sono troppo esigui; oppure associazioni, se attendono alle stesse o a simili opere di apostolato.

23. Si devono favorire conferenze o consigli dei superiori maggiori eretti dalla santa Sede, i quali possono molto contribuire a far conseguire meglio il fine proprio dei singoli istituti, a promuovere una più efficace collaborazione per il bene della Chiesa, a distribuire più razionalmente gli operai dell'Evangelo in un determinato territorio, nonché a trattare le questioni che i religiosi hanno in comune e a stabilire una conveniente opera di coordinamento e di collaborazione con le conferenze episcopali per quanto riguarda l'esercizio dell'apostolato. Conferenze di questo genere si possono istituire anche per gli istituti secolari.

La scelta delle vocazioni

24. I sacerdoti e gli educatori cristiani facciano seri sforzi, affinché per mezzo di vocazioni religiose, scelte in maniera conveniente ed accurata, la Chiesa riceva nuovi sviluppi in piena corrispondenza con le necessità del momento. Anche nella predicazione ordinaria si tratti più frequentemente dei consigli evangelici e della scelta dello stato religioso. I genitori, curando l'educazione cristiana dei figli, coltivino e custodiscano nei loro cuori la vocazione religiosa. Agli istituti poi è lecito, allo scopo di suscitare vocazioni, curare la propria propaganda e la ricerca dei candidati, purché ciò avvenga con la dovuta prudenza e nell'osservanza delle norme stabilite dalla santa Sede e dall'ordinario del luogo. Ricordino tuttavia i religiosi che l'esempio della propria vita costituisce la migliore raccomandazione del proprio istituto ed il migliore invito ad abbracciare lo stato religioso.

 

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