Concilio di Costanza

Dal 5 novembre 1414 al 22 aprile 1418.
45 sessioni.
Tema: Composizione del grande scisma. Dimissioni del Papa romano Gregorio XII (1405-1415) il 4 luglio 1415; deposizione del papa del concilio di Pisa Giovanni XXIII (1410-1415) il 29 Maggio 1415; del Papa avignonese Benedetto VIII (1394- 1415) il 26 luglio 1417.
Elezione di Martino V l’11 novembre 1415. Condanna di Giovanni Huss.
Decreto sulla supremazia nel concilio sul papa e sulla periodicità dei concili.
Concordati con le cinque nazioni conciliari.


SESSIONE III (26 marzo 1415)

(Per l'integrità e l'autorità del concilio dopo la fuga del papa).

Ad onore, lode e gloria della santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito santo, per il conseguimento della pace nella chiesa di Dio divinamente promessa in terra agli uomini di buona volontà (1), questo santo sinodo, chiamato "sacro concilio generale di Costanza", legittimamente convocato nello Spirito santo per l'unione e la riforma della chiesa nel capi e nelle membra, stabilisce, dichiara, definisce, comanda quanto segue.

Prima di tutto, questo concilio è stato convocato e aperto rettamente e canonicamente in questa città di Costanza, dove viene ora celebrato.

Ancora, con la partenza del signore nostro il papa da questa città, come pure con la partenza di altri prelati e di chicchessia, questo sacro concilio non è sciolto, ma rimane in tutta la sua integrità ed autorità, anche se disposizioni in contrario fossero state date o venissero date in futuro.

Questo sacro concilio non deve sciogliersi né essere sciolto prima della completa estirpazione del presente scisma e della riforma della chiesa nella fede e nei costumi, nel capo e nelle membra.

Così pure questo sacro concilio non deve essere trasferito altrove, se non per un motivo plausibile, da stabilirsi e da determinarsi col consiglio del concilio stesso.

Infine, che i prelati e quanti sono tenuti a partecipare al concilio non partano da questo luogo prima della sua conclusione, a meno che non vi sia un giusto motivo, da esaminarsi da persone incaricate o da incaricarsi da questo concilio. Esaminato e approvato il motivo, essi potranno andarsene, col permesso di chi ne abbia l'autorità. In questo caso, chi si allontana è tenuto a delegare il suo potere ad altri che rimane altrimenti sia punito secondo il diritto e quanto stabilirà il concilio contro di lui.

SESSIONE IV (30 marzo 1415)

(Sull'autorità ed integrità del concilio, redazione abbreviata, nella lettura, dal card. Zabarella).

In nome della santa ed indivisa Trinità, Padre, Figlio e Spirito santo, amen. Questo santo sinodo di Costanza che è un concilio generale, riunito legittimamente nello Spirito santo a lode di Dio onnipotente, per l'estirpazione del presente scisma, per la realizzazione dell'unione e della riforma nel capo e nelle membra della chiesa di Dio, ordina, definisce, stabilisce, decreta e dichiara ciò che segue allo scopo di ottenere più facilmente, più sicuramente, più soddisfacentemente e più liberamente l'unione e la riforma della chiesa di Dio.

in primo luogo dichiara che esso legittimamente riunito nello Spirito santo, essendo concilio generale ed espressione della chiesa cattolica militante, riceve il proprio potere direttamente dal Cristo e che chiunque di qualunque condizione e dignità, compresa quella papale, è tenuto ad obbedirgli in ciò che riguarda la fede e l'estirpazione dello scisma ricordato.

Inoltre, che il santissimo signor nostro il papa Giovanni XXIII non trasferisca la curia Romana, gli uffici pubblici e i loro funzionari, da questa città in altro luogo, o non costringa, direttamente o indirettamente gli addetti a tali Uffici a seguirlo, senza la volontà e il consenso di questo santo sinodo. Ciò riguarda i funzionari e gli uffici, la cui assenza importerebbe verosimilmente scioglimento o danno per il concilio. E se avesse fatto il contrario, o lo facesse in futuro; o avesse fulminato o fulminasse procedimenti e desse ordini o imponesse censure ecclesiastiche o altre pene di qualsiasi natura contro i suddetti funzionari o chiunque altro membro del concilio, perché lo seguano, tutto ciò sia nullo e vano; a tali procedure, censure e pene - in quanto nulle e vane - non si obbedisco in nessun modo e il concilio le annulla. E i funzionari continuino ad esplicare i loro uffici nella città di Costanza, e li esercitino liberamente come prima, fino a che nella stessa città si celebrerà il santo sinodo.

Inoltre, ogni trasferimento di prelati, le privazioni di benefici nei confronti loro o di altri, la revoca di commende e di donazioni, le ammonizioni, le censure ecclesiastiche, i procedimenti, le sentenze, gli atti, e quanto è stato o sarà fatto dal suddetto signore nostro e dai suoi funzionari a danno del concilio o dei suoi membri, dal momento in cui se ne è andato, siano ipso iure nulle vane, irrite, senza effetto, in forza della sua autorità.

stato anche deciso di eleggere tre membri da ogni nazione perché esaminino i motivi di chi vuole allontanarsi e determinino le pene per chi parte senza permesso.

Infine per il bene dell'unione non vengano creati nuovi cardinali. E perché con frode e inganno non si dica che frattanto sono stati fatti dei cardinali, il santo concilio dichiara che non si debbano ritenere per cardinali quelli che non erano pubblicamente riconosciuti e ritenuti cardinali al tempo della partenza del signore nostro il papa dalla città di Costanza.

 

SESSIONE V (6 aprile 1415)

(Sull'autorità e integrità del Concilio, ripetizione e conferma nella redazione originale).

In nome della santa ed indivisa Trinità, Padre, Figlio e Spirito santo, amen. Questo santo sinodo di Costanza che è un concilio generale, riunito legittimamente nello Spirito santo a lode di Dio onnipotente, per l'estirpazione del presente scisma, per la realizzazione dell'unione e della riforma nel capo e nelle membra della chiesa di Dio, ordina, definisce, stabilisce, decreta e dichiara ciò che segue allo scopo di ottenere più facilmente, più sicuramente, più soddisfacentemente e più liberamente l'unione e la riforma della chiesa di Dio.

In primo luogo dichiara che esso, legittimamente riunito nello Spirito santo, essendo concilio generale ed espressione della chiesa cattolica militante, riceve il proprio potere direttamente dal Cristo e che chiunque, di qualunque condizione e dignità, compresa quella papale, è tenuto ad obbedirle in ciò che riguarda la fede e l'estirpazione dello scisma ricordato e la riforma generale nel capo e nelle membra della stessa chiesa di Dio.

Inoltre, dichiara che chiunque, di qualunque condizione, stato, dignità, compresa quella papale, rifiutasse pertinacemente di obbedire alle disposizioni, decisioni, ordini o precetti presenti o futuri di questo sacro sinodo e di qualsiasi altro concilio generale legittimamente riunito, nelle materie indicate o in ciò che ad esse attiene, se non si ricrederà, sia sottoposto ad adeguata penitenza e sia debitamente punito, ricorrendo anche, se fosse necessario, ad altri mezzi giuridici.

Così pure questo santo sinodo definisce e ordina che il signor papa Giovanni XXIII non trasferisca la curia romana, i pubblici uffici e i loro funzionari da Costanza in altro luogo, o non costringa, direttamente o indirettamente, le persone di questi stessi funzionari a seguirlo, senza il consenso dello stesso santo sinodo; se avesse fatto il contrario o lo facesse in futuro, o avesse fulminato, o fulminasse procedimento e ordini contro tali funzionari o contro qualunque altro membro del concilio, tutto ciò sia considerato inutile e vano; e tali procedimenti, censure e pene - proprio perché inutili e vane - non obblighino in nessun modo. Anzi, i suddetti funzionari svolgano i loro uffici nella città di Costanza e li esercitino liberamente come prima, fino a che lo stesso santo sinodo si celebrerà in questa città.

il concilio ordina anche che tutti i trasferimenti dei prelati e le privazioni di benefici, le revoche di qualsiasi commenda o donazione, le ammonizioni, le censure ecclesiastiche, i processi, le sentenze e gli atti di qualsivoglia natura, fatti o da farsi dal predetto signor papa Giovanni o dai suoi collaboratori, che possono ledere il concilio o i suoi membri, siano considerati per l'autorità di questo santo concilio ipso facto nulli, vani, irriti, senza valore, e di nessuna forza o importanza.

Così pure dichiara che il signor papa Giovanni XXIII e tutti i prelati e gli altri convocati a questo sacro concilio e quanti si trovano in esso hanno goduto e godranno piena libertà e che non si ha notizia in contrario. Il concilio ne dà testimonianza dinanzi a Dio e agli uomini (2).

 

SESSIONE VIII (4 maggio 1415)

Il sacrosanto sinodo di Costanza, che è un concilio generale e espressione della chiesa cattolica, legittimamente riunito nello Spirito santo per l'estirpazione del presente scisma, per l'eliminazione degli errori e delle eresie che pullulano sotto la sua ombra e per la riforma della chiesa, a perpetua memoria.

(Sentenza di condanna degli articoli di Giovanni Wicleff).

Siamo informati dagli scritti e dalle gesta dei santi padri che la fede cattolica, senza la quale (come dice l'apostolo) è impossibile Piacere a Dio (3), è stata spesso impugnata da falsi cultori anzi da perversi nemici che con superba curiosità pretendevano di sapere più di quanto è necessario (4), avidi della gloria del mondo (5) e che essa è stata difesa contro di loro dai fedeli, spirituali combattenti della chiesa, con lo scudo della fede (6). Questo genere di guerre fu prefigurato dalle guerre carnali combattute dal popolo d'Israele contro i popoli idolatri.

In queste guerre spirituali, dunque, la santa chiesa cattolica, istruita nella verità della fede dai raggi della luce soprannaturale, con l'aiuto della divina provvidenza e la protezione dei santi, rimanendo sempre immacolata, e dissipate le tenebre dell'errore, ha gloriosamente trionfato.

In questi nostri tempi l'antico e invidioso nemico ha suscitato nuove battaglie, affinché quelli che sono approvati siano resi manifesti (7). Loro capo e condottiero fu un tempo il falso cristiano Giovanni Wicleff. Mentre viveva egli affermò pertinacemente e insegnò contro la religione cristiana e la fede cattolica molti articoli, di cui quarantacinque abbiamo creduto di introdurre in queste pagine. Sono quelli che seguono.

1. La sostanza materiale del pane, come pure la sostanza materiale del vino rimangono nel sacramento dell'altare.

2. Gli accidenti del pane non rimangono nello stesso sacramento senza il (loro) soggetto.

3. Cristo non è (presente) nello stesso sacramento identicamente e realmente con la sua persona corporale.

4. Se un vescovo o un sacerdote sono in peccato mortale, non ordinano, non consacrano né battezzano.

5. Non è fondato nel Vangelo che Cristo ha istituito la messa.

6. Dio deve obbedire al diavolo.

7. Per l'uomo debitamente pentito, ogni confessione esteriore è superflua ed inutile.

8. Se il papa è predestinato e malvagio, e, quindi, membro del diavolo, non ha potere sui fedeli, se non forse quello che gli sia stato dato da Cesare.

9. Dopo Urbano VI nessuno può essere accettato come papa, ma bisogna vivere, come i Greci, sotto leggi proprie.

10. E’ contro la Scrittura che gli ecclesiastici abbiano proprietà.

11. Nessun prelato deve scomunicare qualcuno, se prima non sa che quegli è scomunicato da Dio. E chi scomunica altrimenti diviene perciò stesso eretico o scomunicato.

12. Un prelato che scomunica un chierico, che abbia appellato al re o al concilio del regno, è per ciò stesso traditore del re e del regno.

13. Chi smette di predicare o di ascoltare la parola di Dio per la scomunica degli uomini, è scomunicato, e ne giorno del giudizio sarà considerato traditore del Cristo.

14. E’ lecito ad un diacono o ad un sacerdote predicare la parola di Dio senza il permesso della sede apostolica o del vescovo cattolico.

15. Nessuno è signore civile, prelato, vescovo mentre è in peccato mortale.

16. I signori temporali possono togliere a loro giudizio i beni temporali alla chiesa, qualora chi li possiede manchi abitualmente, cioè non una sola volta, ma per abitudine.

17. Il popolo può, a suo giudizio, correggere i signori che mancano.

18. Le decime sono pure elemosine, quindi i parrocchiani possono negarle a loro giudizio qualora i loro prelati fossero peccatori.

19. Le preghiere speciali applicate ad una persona dai prelati o dai religiosi non le giovano - a parità di condizioni - più di quanto non giovino le preghiere generali.

20. Chi fa l'elemosina ai frati è per ciò stesso scomunicato.

21. Chi entra in qualsiasi religione privata [ordine religioso] sia quelle che posseggono sia quelle mendicanti, diventa meno adatto e meno capace di osservare i comandamenti di Dio.

22. I santi che hanno fondato le religioni private [ordini religiosi], istituendole peccarono.

23. I religiosi che vivono nelle religioni private non appartengono alla religione cristiana.

24. I frati devono procurarsi il necessario alla vita col lavoro delle loro mani, e non mendicando.

25. Sono tutti simoniaci quelli che si obbligano a pregare per chi li aiuta nelle cose temporali.

26. La preghiera del predestinato non vale nulla.

27. Tutto avviene secondo una necessità assoluta.

28. La confermazione dei giovani, l'ordinazione dei chierici, la consacrazione dei luoghi sono riservate al papa e ai vescovi per cupidigia di lucro temporale e di onore.

29. Le università, gli studi, i collegi, i gradi (accademici) e le loro cattedre sono state introdotti da un vano spinto pagano e giovano tanto alla Chiesa quanto le giova il diavolo.

30. Non si deve temere la scomunica del papa o di qualsiasi prelato perché è una censura dell'anticristo.

31. Peccano quelli che fondano i monasteri; quelli che vi entrano sono esseri diabolici.

32. Arricchire il clero è contro il comando di Cristo.

33. Silvestro papa e Costantino imperatore hanno sbagliato dando beni alla chiesa.

34. Tutti i membri degli ordini mendicanti sono eretici e quelli che danno loro elemosine sono scomunicati.

35. Chi entra in una religione o in un ordine, per ciò stesso è incapace di osservare i precetti divini, e, di conseguenza, di raggiungere il regno dei cieli, a meno che non se ne sia allontanato.

36. Il papa con tutti i suoi chierici che hanno proprietà sono eretici, proprio perché possiedono; e così pure quelli che li sostengono, cioè i signori secolari e gli altri laici.

37. La chiesa romana è la sinagoga di Satana. Il papa non è vicario immediato e diretto di Cristo e degli apostoli.

38. Le lettere decretali sono apocrife e allontanano dalla fede di Cristo. E stolti sono i chierici che le studiano.

39. L'imperatore e i signori secolari furono sedotti dal diavolo perché dotassero la chiesa di beni temporali.

40. L'elezione del papa da parte dei cardinali è stata introdotta dal diavolo.

41. Non è necessario per la salvezza credere che la chiesa romana sia la prima fra tutte le chiese.

42. E’ sciocco credere alle indulgenze del papa e dei vescovi.

43. I giuramenti fatti per dare maggior forza ai contratti e ai commerci sono illeciti.

44. Agostino, Benedetto, Bernardo sono dannati se non si sono pentiti di aver posseduto, di aver istituito e di essere entrati negli ordini religiosi. Allo stesso modo, dal papa fino all'ultimo religioso sono tutti eretici.

45. Tutti gli ordini religiosi, senza distinzione, sono stati introdotti dal diavolo.

(Condanna dei libri di Wicleff).

Lo stesso Wicleff compose i libri intitolati Dialogo e Trialogo, e molti altri trattati, volumi ed opuscoli, in cui introdusse ed insegnò gli articoli riferiti e parecchi altri degni di condanna. Per diffondere il suo perverso insegnamento, egli pubblicò, perché fossero letti, questi libri; e da essi sono sorti molti scandali, danni e pericoli alle anime in diverse regioni specie in Inghilterra e in Boemia.

Contro questi articoli e questi libri, mossi dalla divina virtù, sono insorti maestri e dottori delle università e degli studi di Oxford e di Praga, ed hanno riprovato dopo lungo dibattito scolastico, i predetti articoli. Anche i reverendissimi padri arcivescovi e vescovi Pro tempore di Canterbury e di York, legati della sede apostolica in Inghilterra, e di Praga nel regno di Boemia, li hanno condannati. Inoltre, il predetto arcivescovo di Praga, come commissario della sede apostolica, decise che i libri dello stesso Giovanni Wicleff dovessero essere bruciati e proibì la lettura delle copie che rimanevano.

Ancora, giunte queste notizie a conoscenza della sede apostolica e del concilio generale, il pontefice romano, nel concilio ultimamente celebrato a Roma (8), condannò quei libri, trattati ed opuscoli, comandando che venissero bruciati pubblicamente e proibendo severamente che qualsiasi cristiano osasse leggere, esporre in pubblico, tenere, qualcuno di quei libelli, volumi, trattati ed opuscoli, o servirsi in qualsiasi modo di essi, o allegare la loro testimonianza in pubblico o in privato, se non per confutarli. Perché questa pericolosa e indegna dottrina venisse tolta di mezzo dalla chiesa, il papa comandò che per autorità apostolica gli ordinari locali cercassero con diligenza tutti questi libri, trattati, volumi e opuscoli anche con la censura. ecclesiastica, se fosse stato necessario, e con l'aggiunta che contro chi non avesse obbedito si procedesse come contro i fautori dell'eresia; e che quelli trovati venissero pubblica- mente bruciati. Questo santo sinodo, poi, ha fatto esaminare i quarantacinque articoli già riferiti e li ha fatti ripetutamente rivedere da molti reverendissimi padri, cardinali della santa romana chiesa, vescovi, abati, maestri in teologia, dottori in diritto canonico e civile e da molti notabili. Esaminati questi articoli, fu trovato, com'è in realtà, che alcuni, anzi molti di essi, sono stati e sono notoriamente eretici, e già da tempo riprovati dai santi padri; altri non sono cattolici, ma erronei; altri scandalosi e blasfemi; alcuni offensivi per orecchie pie; alcuni di essi temerari e sediziosi. E’ stato anche trovato che i suoi libri contengono parecchi altri articoli simili a questi e che introducono nella chiesa. di Dio una dottrina insana e contraria alla fede e ai costumi. Questo santo sinodo, quindi, in nome del Signore nostro Gesù Cristo, ratificando e approvando le sentenze dei suddetti arcivescovi e del concilio romano, con questo decreto riprova e condanna per sempre gli articoli sopra riferiti e ciascuno di essi in particolare, i libri dallo stesso Giovanni Wicleff intitolati Dialogo e Trialogo e gli altri libri, volumi, trattati ed opuscoli dello stesso autore, con qualunque nome vengano indicati, qui sufficientemente individuati, proibendo a tutti i cristiani la lettura, la dottrina, l'esposizione, l'allegazione degli stessi libri e di ciascuno di essi in particolare, a meno che si tratti di confutarli. E proibisce a tutti e singoli i cattolici, sotto minaccia di anatema, di predicare o insegnare pubblicamente questi articoli o qualcuno di essi, o di insegnare, approvare e tenere gli stessi libri, o, come è già stato detto, di allegare il loro contenuto se non per confutarlo. E comanda che quei libri, trattati, volumi ed opuscoli vengano pubblicamente bruciati, com'era stato stabilito nel sinodo romano, secondo quanto abbiamo detto poco fa.

Comanda, finalmente, questo santo sinodo agli ordinari locali che eseguano e facciano osservare nel debito modo queste prescrizioni, nei limiti delle proprie responsabilità, conforme alle legg i e alle sanzioni ecclesiastiche.

(Il concilio dichiara eretico Giovanni Wicleff, ne condanna la memoria e ne ordina di esumare le sue ossa).

Inoltre, per autorità del concilio romano e per ordine della chiesa e della sede apostolica, concesse le dovute dilazioni, si è proceduto alla condanna di Wicleff e della sua memoria, esponendo pubblicamente editti e annunci per convocare chi volesse difendere lui o la sua memoria; ma non è comparso nessuno che volesse farlo.

Esaminati, inoltre, i testimoni sulla impenitenza finale e l'ostinazione di Wicleff da commissari, a ciò deputati dal signor Giovanni, papa regnante, e da questo sacro concilio; osservate tutte le norme, come prescrive il diritto in questa materia, è stata raggiunta la prova legale della sua impenitenza finale e della sua ostinazione, confermata da testimoni legittimi

Su istanza, quindi, del procuratore fiscale, preannunciata per oggi la sentenza, questo santo sinodo dichiara, definisce e sentenzia che Giovanni Wicleff è stato eretico notorio e ostinato, e che è morto nell'eresia; lo anatematizza, e condanna la sua dottrina. Stabilisce e ordina inoltre che vengano esumati il suo corpo e le sue ossa, se è possibile distinguerli dai corpi degli altri fedeli, e vengano gettati lontano dal luogo della sepoltura ecclesiastica, secondo le legittime sanzioni dei diritto canonico.

 

SESSIONE XII (29 maggio 1415)

(Qualora la sede diventasse vacante, non si dovrà eleggere il Papa senza l'espresso consenso del concilio).

Il sacrosanto sinodo generale di Costanza, espressione della chiesa cattolica, riunito legittimamente nello Spirito santo per l'estirpazione del presente scisma e degli errori, per la riforma della chiesa nel capo e nelle membra, per ottenere più facilmente,, più celermente, più liberamente,

più utilmente l'unità della chiesa, proclama, stabilisce, afferma e comanda che, se dovesse divenire vacante in qualsiasi modo la sede apostolica, non si proceda assolutamente all'elezione del futuro sommo pontefice senza la deliberazione e il consenso di questo sacro concilio generale. Qualora si facesse il contrario, l'elezione sia ipso facto per autorità dello stesso concilio nulla e vana.

Nessuno riconosca come papa quegli che fosse stato eletto contro questo decreto, nessuno aderisca o obbedisco a lui come papa, sotto pena di favoreggiamento dello scisma e di eterna maledizione. In questo caso, anzi, siano puniti sia quelli che l'hanno eletto, e, se acconsentisse, l'eletto stesso e i suoi sostenitori, con le pene che questo sacro concilio stabilirà.

Infine, questo santo sinodo, per il bene dell'unità della chiesa, sospende tutte le norme, anche se emanate in concili generali, le loro prescrizioni, gli ordini, le consuetudini, i privilegi concessi e le pene sancite contro chiunque, in quanto potessero impedire in qualsiasi modo l'effetto del decreto.

(Sentenza di deposizione del papa Giovanni XXIII).

In nome della santa ed indivisa Trinità, Padre, Figlio e Spirito santo, amen.

Il sacrosanto sinodo generale di Costanza, riunito legittimamente nello Spirito santo, dopo aver invocato il nome di Cristo e avendo dinanzi agli occhi solo Dio, visti gli articoli composti e presentati in questa causa contro il signor papa Giovanni XXIII, e le prove a loro sostegno, la sottomissione di lui, con tutto il processo di questa causa; dopo matura deliberazione su tutti questi elementi, con questa sentenza definitiva e notificata per scritto, afferma, stabilisce, dichiara che la fuga del suddetto signor papa Giovanni XXIII da questa città di Costanza e da questo sacro concilio generale, avvenuta di nascosto, di notte, ad un'ora sospetta, sotto false spoglie e per di più indegne, è stata e rimane illecita e apertamente scandalosa per la chiesa di Dio e per il concilio. Essa ha turbato la pace e l'unità della chiesa, ha favorito l'antico scisma, ha fuorviato il signor papa Giovanni dal voto, dalla promessa e dal giuramento fatto a Dio, alla chiesa e a questo santo concilio. Dichiara che egli è stato ed è simoniaco notorio, dilapidatore pubblico dei beni e dei diritti non solo della chiesa romana, ma anche di altre chiese e di molti altri luoghi pii, cattivo amministratore e dispensatore delle cose spirituali e materiali della chiesa. Con la sua vita e i suoi costumi detestabili e disonesti, notoriamente scandalosi per la chiesa e per il popolo cristiano prima della sua assunzione al papato, e anche dopo sino a questi giorni, egli ha scandalizzato e scandalizza apertamente, col suo modo di vivere descritto, la chiesa di Dio e il popolo cristiano.

Dopo le dovute ammonizioni, più e più volte fatte con li debita carità, egli ha perseverato arrogantemente in questa malvagità, e si è reso apertamente incorreggibile.

Egli, per questi ed altri misfatti addotti contro di lui e contenuti nel processo della causa, in quanto indegno, inutile, dannoso dev'essere allontanato, privato e deposto dal papato e da ogni suo governo spirituale e temporale.

Questo santo sinodo lo allontana quindi, lo priva e lo depone realmente dal papato, dichiarando sciolti tutti e singoli i cristiani, di qualsiasi stato, dignità e condizioni essi siano, dall'obbedienza, dalla fedeltà e dal giuramento verso di lui. Proibisce, inoltre, a tutti i fedeli che, una volta deposto nel modo predetto, lo riconoscano in seguito come papa, lo chiamino papa, aderiscano a lui come papa, o in qualche modo gli obbediscano.

Con certa scienza e pienezza di potere, questo santo sinodo supplisce ogni e singolo difetto, in cui potesse essere incorso il procedimento o qualche suo particolare.

Egli è condannato - e questa stessa sentenza lo condanna - a stare e dimorare in qualche luogo sicuro e dignitoso, sotto la custodia fedele del serenissimo principe e signore Sigismondo, re dei romani, d'Ungheria ecc., avvocato e difensore devotissimo della chiesa universale, in nome del santo concilio generale, finché a questo sembrerà opportuno per il bene dell'unità della chiesa di Dio.

Il concilio poi riserva alla propria decisione di far conoscere ed infliggere, come suggerirà il rigore della giustizia o l'esigenza della misericordia, le altre pene che dovrebbero essergli comminate a norma delle sanzioni ecclesiastiche per i suoi crimini e le sue smoderatezze.

(Nessuno dei tre contendenti al papato sia rieletto papa).

Questo santo sinodo stabilisce, dispone e comanda, per il bene dell'unità della chiesa di Dio, che mai più sia rieletto papa il signor Baldassarre Cossa, già Giovanni XXIII, né Angelo Correr, Gregorio XII, né Pietro de Luna, Benedetto XIII, così chiamati nell'ambito delle loro obbedienze. Se avvenisse il contrario, ciò sia considerato ipso facto nullo e vano.

Nessuno poi, di qualsiasi dignità o preminenza egli sia, anche se fosse insignito della dignità imperiale, regale, cardinalizia o vescovile deve obbedire e né aderire mai ad essi o ad uno di essi, contro questo decreto, sotto pena di essere considerato fautore dello scisma e con la minaccia della maledizione eterna.

A queste pene e ad altre contro i sospetti - se mai ve ne fossero in avvenire - si proceda rigidamente, provocando anche l'intervento del braccio secolare.

 

SESSIONE XIII (15 giugno 1415)

(Condanna della comunione sotto le due specie, reintrodotta da poco tra i Boemi da Giacomo di Misa).

In nome della santa e indivisa Trinità, Padre, Figlio e Spirito santo, amen.

In alcune parti del mondo alcuni affermano temerariamente che il popolo cristiano deve ricevere il santo sacramento dell'eucarestia sotto le due specie del pane e del vino e comunicano qua e là il popolo non solo con la specie del pane, ma anche con quella del vino. E ammettono all'eucarestia anche dopo il pasto o comunque senza digiuno e sostengono pertinacemente che bisogna dare così la comunione contro la lodevole consuetudine della chiesa, ragionevolmente giustificata, che essi dannatamente tentano di rigettare come sacrilega, per ricominciare da capo. Perciò questo concilio generale di Costanza, riunito legittimamente nello Spirito santo, desiderando in ogni modo di provvedere alla salvezza dei fedeli contro questo errore, dopo aver consultato a lungo molti dotti versati nel diritto canonico e in quello umano, dichiara, stabilisce e definisce che, sebbene Cristo abbia istituito questo venerando sacramento (9) dopo la cena e lo abbia distribuito ai suoi apostoli sotto entrambe le specie del pane e del vino, ciò non ostante, la lodevole autorità dei sacri canoni e la consuetudine autorevole della chiesa ha ritenuto e ritiene che questo sacramento non debba celebrarsi dopo la cena né essere ricevuto da fedeli non digiuni, eccetto il caso di infermità o di altra necessità, concesso o approvato dal diritto o dalla chiesa.

Questa consuetudine è stata introdotta con ragione per evitare alcuni pericoli e scandali. Con analoga o maggior ragione è stata introdotta ed osservata la consuetudine che, nonostante che nella chiesa primitiva questo sacramento fosse ricevuto dai fedeli sotto entrambe le specie, dopo i celebranti lo ricevano sotto le due specie, ma i laici solo sotto la specie del pane. Si deve credere e non dubitare che, sia sotto la specie del pane che sotto quella del vino sia contenuto realmente l'intero corpo e sangue del Cristo.

Poiché, quindi, questa consuetudine è stata introdotta ragionevolmente dalla chiesa e dai santi padri ed è stata per lunghissimo tempo osservata, essa deve considerarsi come legge. Riprovarla o cambiarla senza il consenso della chiesa non è lecito.

Dire quindi che osservare questa consuetudine o legge, sia sacrilegio o cosa illecita, deve considerarsi erroneo. E quelli che asseriscono pertinacemente il contrario di quanto abbiamo esposto, devono esser allontanati come eretici e severamente puniti dai vescovi o dai loro incaricati o dagli inquisitori per eresia, in quei regni e in quelle province, nelle quali si osasse, eventualmente, o si presumesse di fare qualche cosa contro questo decreto. Ciò, naturalmente, secondo le sanzioni legittime dei sacri canoni, provvidenzialmente disposte contro gli eretici a favore della fede cattolica.

 

SESSIONE XIV (4 luglio 1415)

(I seguaci di Giovanni XXIII e di Gregorio XII si uniscono).

Poiché il principio è la metà dell'opera, perché l'inizio sia degno di Dio e a lui gradito, e sia possibile tornare all'unità della chiesa, il sacrosanto sinodo generale di Costanza, legittimamente riunito nello Spirito santo, espressione della chiesa cattolica, affinché queste due obbedienze - quella che un tempo ritenne papa, il signor Giovanni XXIII e quella che crede che il signor Gregorio XII sia papa - si congiungano concordemente l'una all'altra sotto il capo Cristo, ammette, in tutto e per tutto - per quanto lo riguarda - la convocazione, l'autorizzazione, l'approvazione e la conferma fatte recentemente in nome di colui che nella sua obbedienza è chiamato Gregorio XII (10). Infatti, abbondare per maggior certezza e per prudente cautela non nuoce a nessuno e può giovare a tutti; dichiara inoltre e stabilisce che queste due obbedienze si sono congiunte ed unite in un solo corpo: quello del nostro signore Gesù Cristo e di questo santo ed universale concilio generale, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo.

(L'elezione del romano Pontefice dovrà farsi secondo i modi e le forme stabilite dal santo concilio che non deve sciogliersi fino a che non sia stata fatta l'elezione).

Il sacrosanto concilio generale di Costanza, ecc. perché meglio, più sinceramente e più sicuramente possa provvedersi alla chiesa santa di Dio, stabilisce, proclama, comanda e ordina che la prossima elezione del futuro romano pontefice sia fatta nel modo, nella forma e nel tempo che saranno stabiliti dal sacro concilio. Stabilisce anche che esso possa, in seguito, considerare abile e designare - nel modo e nella forma che allora sembreranno opportuni - qualsiasi persona, di qualsiasi stato od obbedienza sia o sia stata, per questa elezione, sia attiva che passiva, e per ogni altro atto ecclesiastico e ad ogni altra opportuna carica non ostante qualsiasi processo, pena e sentenza. Ed inoltre, che il sacro concilio non sia sciolto, fino a che l'elezione non sia stata fatta.

(Il concilio approva la rinuncia di Gregorio XII).

Il sacrosanto sinodo generale di Costanza, legittimamente riunito nello Spirito santo e espressione della chiesa universale, accetta, approva e loda la cessione, la rinuncia, l'abdicazione, da parte di colui che nella sua obbedienza era chiamato Gregorio XII, del diritto, del titolo e del possesso che ebbe nel papato; rinuncia ora fatta dal magnifico e potente signore Carlo Malatesta, qui presente, procuratore irrevocabile per lo stesso signore che era chiamato Gregorio XII. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo.


Note

(1). Cfr. Lc 2,14.
(2). Cfr. Lc 24, 19; II Cor 8, 21.
(3). Eb 11, 6.
(4). Rm 12, 3.
(5). Cfr Gv 12, 43.
(6). Cfr ef 6, 16.
(7). I Cor 11, 19.
(8). Breve concilio celebrato a Roma nel 1413 da Giovanni XXIII.
(9). Cfr Mt 26, 26-28; Mc 14, 22-24; Lc 22,19-20; I Cor 2, 23-25.
(10). Gregorio XII, vista la necessità di aderire al concilio di Costanza, pubblicò un atto di convocazione da parte sua del concilio, di modo che non sembrasse che egli e la sua obbedienza aderivano ad un concilio convocato da Giovanni XXIII.

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