VIII.

Gli Avvocati

Articolo 183.

Oltre agli avvocati della Rota Romana e gli avvocati per le cause dei santi, esiste un albo degli avvocati, abilitati ad assumere, a richiesta delle persone interessate, il patrocinio delle cause presso il supremo tribunale della Segnatura apostolica ed a prestare altresì la loro opera nei ricorsi gerarchici dinanzi ai dicasteri della Curia romana.

Articolo 184.

Possono essere iscritti in questo albo dal Cardinale Segretario di Stato, udita una commissione stabilmente costituita a tale scopo, quei candidati che si distinguono per la loro adeguata preparazione, comprovata da vari titoli accademici, ed insieme per l'esempio di vita cristiana, per l'onestà dei costumi e per la capacità di trattare gli affari.

Nel caso che questi requisiti vengano a mancare, essi saranno radiati dall'albo.

Articolo 185.

§ 1. Soprattutto dagli avvocati, iscritti in questo Albo, è costituito il corpo degli avvocati della Santa Sede, i quali potranno assumere il patrocinio delle cause, a nome della Santa Sede o dei dicasteri della Curia romana, dinanzi ai Tribunali sia ecclesiastici che civili.

§ 2. Essi sono nominati per un quinquennio dal Cardinale Segretario di Stato, udita la Commissione di cui all'articolo 184; tuttavia, per gravi motivi, possono essere rimossi dall'incarico. Compiuto il settantacinquesimo anno di età, cessano dall'incarico.

 

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