V

PONTIFICI CONSIGLI

Pontificio Consiglio per i Laici

Articolo 131.

Il Consiglio è competente in quelle materie, che sono di pertinenza della Sede apostolica per la promozione ed il coordinamento dell'apostolato dei laici e, in generale, in quelle che concernono la vita cristiana dei laici in quanto tali.

Articolo 132.

Assiste il suo presidente un comitato di presidenza composto da Cardinali e da Vescovi; tra i membri del Consiglio sono annoverati soprattutto i fedeli laici impegnati nei diversi campi di attività.

Articolo 133.

§ 1. Spetta ad esso di animare e sostenere i laici affinché partecipino alla vita e alla missione della Chiesa nel modo loro proprio, sia come singoli che come membri appartenenti ad associazioni, soprattutto perché adempiano il loro peculiare ufficio di permeare di spirito evangelico l'ordinamento delle realtà temporali.

§ 2. Favorisce la cooperazione dei laici nell'istruzione catechetica, nella vita liturgica e sacramentale e nelle opere di misericordia, di carità e di promozione sociale.

§ 3. Il medesimo segue e dirige convegni internazionali ed altre iniziative attinenti all'apostolato dei laici.

Articolo 134.

Nell'ambito della propria competenza il Consiglio tratta tutto quanto concerne le associazioni laicali dei fedeli; erige poi quelle che hanno un carattere internazionale e ne approva o riconosce gli statuti, salva la competenza della Segreteria di Stato; per quanto riguarda i Terzi Ordini secolari, cura soltanto ciò che si riferisce alla loro attività apostolica.

Pontificio Consiglio per l'Unione dei Cristiani

Articolo 135.

Funzione del Consiglio è di applicarsi con opportune iniziative e attività all'impegno ecumenico per ricomporre l'unità tra i cristiani.

Articolo 136.

§ 1. Esso cura che siano tradotti in pratica i decreti del Concilio Vaticano II concernenti l'ecumenismo.

Si occupa della retta interpretazione dei principi ecumenici e ne cura l'esecuzione.

§ 2. Favorisce convegni cattolici sia nazionali che internazionali atti a promuovere l'unità dei cristiani, li collega e coordina e vigila sulle loro iniziative.

§ 3. Sottoposte preventivamente le questioni al Sommo Pontefice, cura le relazioni con i fratelli delle Chiese e delle comunità ecclesiali, che non hanno ancora piena comunione con la Chiesa cattolica, e soprattutto promuove il dialogo ed i colloqui per favorire l'unità con esse, avvalendosi della collaborazione di esperti ben preparati nella dottrina teologica. Designa gli osservatori cattolici per i convegni tra cristiani e invita gli osservatori delle altre Chiese e comunità ecclesiali ai convegni cattolici, tutte le volte che ciò parrà opportuno.

Articolo 137.

§ 1. Poiché la materia che questo dicastero deve trattare per sua natura tocca spesso questioni di fede, è necessario che esso proceda in stretto collegamento con la Congregazione della Dottrina della Fede, soprattutto quando si tratta di emanare pubblici documenti o dichiarazioni.

§ 2. Nel trattare gli affari di maggior importanza, che riguardano le Chiese separate d'Oriente, deve prima ascoltare la Congregrezione per le Chiese orientali.

Articolo 138.

Presso il Consiglio è costituita una commissione per studiare e trattare le materie che riguardano dal punto di vista religioso gli ebrei: essa è diretta dal Presidente del medesimo Consiglio.

Pontifico Consiglio per la Famiglia

Articolo 139.

Il Consiglio promuove la cura pastorale delle famiglie, favorisce i loro diritti e la loro dignità nella Chiesa e nella società civile, affinché esse possano sempre meglio assolvere le loro proprie funzioni.

Articolo 140.

Assiste il suo Presidente un comitato di presidenza, composto da Vescovi; nel Consiglio sono cooptati specialmente i laici, uomini e donne, soprattutto coniugati, provenienti dalle diverse parti del mondo.

Articolo 141.

§ 1. Il Consiglio cura l'approfondimento della dottrina sulla famiglia e la sua divulgazione mediante un'adeguata catechesi; favorisce in particolare gli studi sulla spiritualità del matrimonio e della famiglia.

§ 2. Il medesimo si dà premura affinché, in piena intesa con i Vescovi e i loro organismi, siano esattamente conosciute le condizioni umane e sociali dell'istituto familiare nelle diverse regioni, e parimenti siano pubblicizzate quelle iniziative, che aiutano la pastorale familiare.

§ 3. Si sforza perché siano riconosciuti e difesi i diritti della famiglia, anche nella vita sociale e politica; sostiene pure e coordina le iniziative per la tutela della vita umana fin dal suo concepimento ed in favore della procreazione responsabile.

§ 4. Fermo restando l'articolo 133, segue l'attività degli istituti ed associazioni, il cui fine è servire il bene della famiglia.

Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace

Articolo 142.

Il Consiglio mira a far sì che nel mondo siano promosse la giustizia e la pace secondo il Vangelo e la dottrina sociale della Chiesa.

Articolo 143.

§ 1. Approfondisce la dottrina sociale della Chiesa, impegnandosi perché essa sia largamente diffusa e venga tradotta in pratica presso i singoli e le comunità, specialmente per quanto riguarda i rapporti tra operai e datori di lavoro onde siano sempre più permeati dallo spirito del Vangelo.

§ 2. Raccoglie notizie e risultati di indagini circa la giustizia e la pace, il progresso dei popoli e le violazioni dei diritti umani, li valuta e, secondo la opportunità, rende partecipi gli organismi episcopali delle conclusioni che ne ha tratte; favorisce i rapporti con le associazioni cattoliche internazionali e con gli altri istituti esistenti, anche al di fuori della Chiesa cattolica, i quali s'impegnano sinceramente per l'affermazione dei valori della giustizia e della pace nel mondo.

§ 3. Si adopera affinché tra i popoli si formi la sensibilità circa il dovere di favorire la pace, soprattutto in occasione della Giornata mondiale della pace.

Articolo 144.

Mantiene particolari relazioni con la Segreteria di Stato, specialmente ogni qualvolta occorre trattare pubblicamente dei problemi attinenti alla giustizia e alla pace mediante documenti o dichiarazioni.

Pontificio Consiglio «Cor Unum»

Articolo 145.

Il Consiglio esprime la sollecitudine della Chiesa cattolica verso i bisognosi, perché sia favorita la fratellanza umana e si manifesti la carità di Cristo.

Articolo 146.

Compito del Consiglio è quello di:

1· stimolare i fedeli a dare testimonianza di carità evangelica, in quanto sono partecipi della stessa missione della Chiesa, e di sostenerli in questo loro impegno;

2· favorire e coordinare le iniziative delle istituzioni cattoliche che attendono ad aiutare i popoli che sono nell'indigenza, specialmente quelle che prestano soccorso alle loro più urgenti necessità e calamità, e di facilitare i rapporti tra queste istituzioni cattoliche con gli organismi pubblici internazionali, che operano nel medesimo campo dell'assistenza e del progresso;

3· seguire attentamente e promuovere i progetti e le opere di solidale premura e di fraterno aiuto finalizzati al progresso umano.

Articolo 147.

Presidente di questo Consiglio è lo stesso del Pontificio Consiglio della giustizia e della pace, il quale procurerà che l'attività dell'uno e dell'altro dicastero proceda in stretto collegamento.

Articolo 148.

Tra i membri del Consiglio vengono cooptati anche uomini e donne in rappresentanza delle istituzioni cattoliche di beneficienza, al fine di una più efficace attuazione degli obiettivi del Consiglio.

Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti

Articolo 149.

Il Consiglio rivolge la sollecitudine pastorale della Chiesa alle particolari necessità di coloro che sono stati costretti ad abbandonare la propria patria o non ne hanno affatto; parimenti, procura di seguire con la dovuta attenzione le questioni attinenti a questa materia.

Articolo 150.

§ 1. Il Consiglio s'impegna perché nelle Chiese locali sia offerta un'efficace ed appropriata assistenza spirituale, se necessario anche mediante opportune strutture pastorali, sia ai profughi ed agli esuli, sia ai migranti, ai nomadi e alla gente del circo.

§ 2. Favorisce parimenti presso le medesime Chiese la cura pastorale in favore dei marittimi sia in navigazione che nei porti, specialmente per mezzo dell'Opera dell'Apostolato del Mare, della quale esercita l'alta direzione.

§ 3. Svolge la medesima sollecitudine verso coloro che hanno un impiego o prestano il loro lavoro negli aeroporti o negli aerei.

§ 4. Si sforza affinché il popolo cristiano, soprattutto in occasione della celebrazione della Giornata mondiale per i migranti e i profughi, acquisti coscienza delle loro necessità e manifesti efficacemente la sua solidarietà nei loro confronti.

Articolo 151.

Si impegna affinché i viaggi intrapresi per motivi di pietà o di studio o di svago favoriscano la formazione morale e religiosa dei fedeli, ed assiste le Chiese locali perché tutti coloro che si trovano fuori del proprio domicilio possano usufruire di un'assistenza pastorale adeguata.

Pontificio Consiglio della Pastorale per gli Operatori Sanitari

Articolo 152.

Il Consiglio manifesta la sollecitudine della Chiesa per gli infermi aiutando coloro che svolgono il servizio verso i malati e sofferenti, affinché l'apostolato della misericordia, a cui attendono, risponda sempre meglio alle nuove esigenze.

Articolo 153.

§ 1. Spetta al Consiglio far conoscere la dottrina della Chiesa circa gli aspetti spirituali e morali della malattia ed il significato del dolore umano.

§ 2. Esso offre la sua collaborazione alle Chiese locali, perché gli operatori sanitari possano ricevere l'assistenza spirituale nell'esplicare la loro attività secondo la dottrina cristiana, e perché inoltre a coloro che svolgono l'azione pastorale in questo settore non manchino i sussidi adeguati nel compimento del proprio lavoro.

§ 3. Favorisce l'attività teorica e pratica, che in questo campo svolgono in vari modi sia le organizzazioni cattoliche internazionali, sia le altre istituzioni.

§ 4. Segue attentamente le novità in campo legislativo e scientifico che riguardano la salute, al precipuo fine che se ne tenga opportunamente conto nell'opera pastorale della Chiesa.

Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi

Articolo 154.

La funzione del Consiglio consiste soprattutto nell'interpretazione delle leggi della Chiesa.

Articolo 155.

Spetta al Consiglio di proporre la interpretazione autentica, confermata dall'autorità pontificia, delle leggi universali della Chiesa, dopo aver sentito nelle questioni di maggiore importanza i dicasteri competenti circa la materia presa in esame.

Articolo 156.

Questo Consiglio è a disposizione degli altri dicasteri romani per aiutarli affinché i decreti generali esecutivi e le istruzioni, che essi devono emanare, siano conformi alle norme del diritto vigente e siano redatti nella dovuta forma giuridica.

Articolo 157.

Al medesimo, inoltre, devono essere sottoposti per la revisione da parte del dicastero competente, i decreti generali degli organismi episcopali perché siano esaminati sotto l'aspetto giuridico.

Articolo 158.

A richiesta degli interessati, esso decide se le leggi particolari ed i decreti generali, emanati da legislatori al di sotto della suprema autorità, siano conformi alle leggi universali della Chiesa.

Pontificio Consiglio per il Dialogo Inter-Religioso

Articolo 159.

Il Consiglio favorisce e regola i rapporti con i membri ed i gruppi delle religioni che non sono comprese sotto il nome cristiano ed anche con coloro che in qualsiasi modo sono dotati di senso religioso.

Articolo 160.

Il Consiglio si adopera affinché si svolga in modo adeguato il dialogo con i seguaci di altre religioni, e favorisce diverse forme di rapporto con loro; promuove opportuni studi e convegni perché ne risultino la reciproca conoscenza e stima e perché, mediante un lavoro comune, siano promossi la dignità dell'uomo e i suoi valori spirituali e morali; provvede alla formazione di coloro che si dedicano a questo tipo di dialogo.

Articolo 161.

Quando lo richieda la materia, nell'esercizio della propria funzione, esso deve procedere di comune intesa con la Congregazione della Dottrina della Fede e, se necessario, con le Congregazioni delle Chiese orientali e per l'Evangelizzazione dei Popoli.

Articolo 162.

Presso il Consiglio è costituita una commissione per promuovere i rapporti con i musulmani dal punto di vista religioso, sotto la guida del Presidente del medesimo Consiglio.

Pontificio Consiglio per il Dialogo con i non-Credenti

Articolo 163.

Il Consiglio manifesta la sollecitudine pastorale della Chiesa verso coloro che non credono in Dio e non professano alcuna religione.

Articolo 164.

Esso promuove lo studio dell'ateismo e della carenza di fede e di religione, indagandone le cause e le conseguenze per quanto riguarda la fede cristiana, con l'intento di fornire sussidi adeguati all'azione pastorale, valendosi soprattutto della collaborazione delle istituzioni culturali cattoliche.

Articolo 165.

Stabilisce il dialogo con gli atei e con i noncredenti, ogni volta che costoro siano aperti ad una sincera collaborazione; partecipa a convegni di studio su questa materia per mezzo di persone veramente esperte.

Pontificio Consiglio della Cultura

Articolo 166.

Il Consiglio favorisce le relazioni tra la Santa Sede ed il mondo della cultura, promuovendo in particolare il dialogo con le varie culture del nostro tempo, affinché la civiltà dell'uomo si apra sempre di più al Vangelo, e i cultori delle scienze, delle lettere e delle arti si sentano riconosciuti dalla Chiesa come persone a servizio del vero, del buono e del bello.

Articolo 167.

Il Consiglio ha una sua peculiare struttura, nella quale, insieme al Presidente, esistono un comitato di presidenza ed un altro comitato di cultori delle diverse discipline, provenienti dalle varie parti del mondo.

Articolo 168.

Il Consiglio assume direttamente iniziative appropriate concernenti la cultura; segue quelle che sono intraprese dai vari istituti della Chiesa e, ove sia necessario, offre loro la sua collaborazione. D'intesa con la Segreteria di Stato, esso s'interessa in programmi di azione che gli Stati e gli organismi internazionali intraprendono per favorire l'umana civiltà e nell'ambito della cultura partecipa, secondo opportunità, agli speciali convegni e favorisce i congressi.

Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali

Articolo 169.

§ 1. Il Consiglio si occupa delle questioni che riguardano gli strumenti di comunicazione sociale, affinché, anche per mezzo di essi, il messaggio della salvezza e l'umano progresso possano servire all'incremento della civiltà e del costume.

§ 2. Nell'adempimento delle sue funzioni, esso deve procedere in stretto collegamento con la Segreteria di Stato.

Articolo 170.

§ 1. Il Consiglio attende alla precipua funzione di suscitare e sostenere tempestivamente ed adeguatamente l'azione della Chiesa e dei fedeli nelle molteplici forme della comunicazione sociale; di adoperarsi perché, sia i giornali e gli altri scritti periodici, sia gli spettacoli cinematografici, sia le trasmissioni radiofoniche e televisive siano sempre più permeati di spirito umano e cristiano.

§ 2. Con speciale sollecitudine esso segue i quotidiani cattolici, le pubblicazioni periodiche, le emittenti radiofoniche e televisive, perché realmente corrispondano alla propria indole e funzione, divulgando soprattutto la dottrina della Chiesa, quale è proposta dal Magistero, e diffondendo correttamente e fedelmente le notizie di carattere religioso.

§ 3. Favorisce le relazioni con le associazioni cattoliche, che operano nel campo delle comunicazioni.

§ 4. Si adopera perché il popolo cristiano, specialmente in occasione della celebrazione della Giornata delle Comunicazioni Sociali, prenda coscienza del dovere, che spetta a ciascuno, di impegnarsi affinché tali strumenti siano a disposizione della missione pastorale della Chiesa.

 

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