II - LA DOTTRINA DELLA CHIESA IN MATERIA SOCIALE ED ECONOMICA

41. Ma prima di iniziare a dare queste spiegazioni, occorre premettere il principio, già da Leone XIII con rara chiarezza stabilito, che cioè risiede in Noi il diritto e il dovere di giudicare con suprema autorità intorno a siffatte questioni sociali ed economiche (cf. RN n. 13). Certo alla Chiesa non fu affidato l’ufficio di guidare gli uomini a una felicità solamente temporale e caduca, ma all’eterna. Anzi "non vuole né deve la Chiesa senza giusta causa ingerirsi nella direzione delle cose puramente umane" (Enc. Ubi arcano, 23 dic. 1922). In nessun modo però può rinunziare all’ufficio da Dio assegnatole, d’intervenire con la sua autorità, non nelle cose tecniche, per le quali non ha né i mezzi adatti né la missione di trattare, ma in tutto ciò che ha attinenza con la morale. Infatti in questa materia, il deposito della verità a Noi commesso da Dio e il dovere gravissimo impostoci di divulgare e di interpretare tutta la legge morale ed anche di esigerne opportunamente ed importunamente l’osservanza, sottopongono ed assoggettano al supremo Nostro giudizio tanto l’ordine sociale, quanto l’economico.

42. Sebbene l’economia e la disciplina morale, ciascuna nel suo ambito, si appoggino sui principi propri, sarebbe errore affermare che l’ordine economico e l’ordine morale siano così disparati ed estranei l’uno all’altro, che il primo in nessun modo dipenda dal secondo. Certo, le leggi, che si dicono economiche, tratte dalla natura stessa delle cose e dall’indole dell’anima e del corpo umano, stabiliscono quali limiti nel campo economico il potere dell’uomo non possa e quali possa raggiungere, e con quali mezzi; e la stessa ragione, dalla natura delle cose e da quella individuale e sociale dell’uomo, chiaramente deduce quale sia il fine da Dio Creatore proposto a tutto l’ordine economico.

43. Soltanto la legge morale è quella la quale, come ci intima di cercare nel complesso delle nostre azioni il fine supremo ed ultimo, così nei particolari generi di operosità ci dice di cercare quei fini speciali, che a quest’ordine di operazioni sono stati prefissi dalla natura, o meglio, da Dio, autore della natura, e di subordinare armonicamente questi fini particolari al fine supremo. E ove a tal legge da noi fedelmente si obbedisca, avverrà che tutti i fini particolari, tanto individuali quanto sociali, in materia economica perseguiti, si inseriranno convenientemente nell’ordine universale dei fini, e salendo per quelli come per altrettanti gradini, raggiungeremo il fine ultimo di tutte le cose, che è Dio, bene supremo e inesauribile per se stesso e per noi.

1. Il dominio o diritto di proprietà

44. Ed ora, per venire ai singoli punti, cominciamo dal dominio o diritto di proprietà. Voi conoscete, venerabili Fratelli e diletti Figli, come il Nostro Predecessore di f. m., abbia difeso gagliardamente il diritto di proprietà contro gli errori dei socialisti del suo tempo, dimostrando che l’abolizione della proprietà privata tornerebbe, non a vantaggio, ma a estrema rovina della classe operaia. E poiché vi ha di quelli che, con la più ingiuriosa delle calunnie, accusano il Sommo Pontefice e la Chiesa stessa, quasi abbia preso o prenda ancora le parti dei ricchi contro i proletari, e poiché tra i cattolici stessi si riscontrano dissensi intorno alla vera e schietta sentenza Leoniana, Ci sembra bene ribattere ogni calunnia contro quella dottrina, che è la cattolica, su questo argomento, e difenderla da false interpretazioni.

a) Sua indole individuale e sociale

45. In primo luogo, si ha da ritenere per certo, che né Leone XIII né i teologi che insegnarono sotto la guida e il vigile magistero della Chiesa, negarono mai o misero in dubbio la doppia specie di proprietà, detta individuale e sociale, secondo che riguarda gli individui o spetta al bene comune; ma hanno sempre unanimemente affermato che il diritto del dominio privato viene largito agli uomini dalla natura, cioè dal Creatore stesso, sia perché gli individui possano provvedere a sé e alla famiglia, sia perché, grazie a tale istituto, i beni del Creatore, essendo destinati a tutta l’umana famiglia, servano veramente a questo fine; il che in nessun modo si potrebbe ottenere senza l’osservanza di un ordine certo e determinato.

46. Pertanto occorre guardarsi diligentemente dall’urtare contro un doppio scoglio. Giacché, come negando o affievolendo il carattere sociale e pubblico del diritto di proprietà si cade e si rasenta il cosiddetto "individualismo", così respingendo e attenuando il carattere privato e individuale del medesimo diritto, necessariamente si precipita nel "collettivismo" o almeno si sconfina verso le sue teorie. E chi non tenga presente queste considerazioni va logicamente a cadere negli scogli del modernismo morale, giuridico e sociale, da Noi denunciati nella Nostra prima enciclica (Enc. Ubi arcano, 23 dic. 1922). E di ciò si persuadano coloro specialmente che, amanti delle novità, non si peritano d’incolpare la Chiesa con vituperose calunnie, quasi abbia permesso che nella dottrina dei teologi s’infiltrasse il concetto pagano della proprietà, al quale bisognerebbe assolutamente sostituire un altro, che con strana ignoranza essi chiamano cristiano.

b) Doveri inerenti alla proprietà

47. Per contenere poi nei giusti limiti le controversie, sorte ultimamente intorno alla proprietà e ai doveri a essa inerenti, rimanga fermo anzitutto il fondamento stabilito da Leone XIII: che il diritto cioè di proprietà si distingue dall’uso di esso (RN n. 19). La giustizia, infatti, che si dice commutativa, vuole che sia scrupolosamente mantenuta la divisione dei beni, e che non si invada il diritto altrui col trapassare i limiti del dominio proprio; che poi i padroni non usino se non onestamente della proprietà, ciò non è ufficio di questa speciale giustizia, ma di altre virtù, dei cui doveri non si può esigere l’adempimento per vie giuridiche (cf. RN ivi). Onde a torto certuni pretendono che la proprietà e l’onesto uso di essa siano ristretti dentro gli stessi confini; e molto più è contrario a verità il dire che il diritto di proprietà venga meno o si perda per l’abuso o il non uso che se ne faccia.

48. Per il che compiono opera salutare e degna di ogni encomio tutti quelli che, salva la concordia degli animi e l’integrità della dottrina, quale fa sempre predicata dalla Chiesa, si studiano di definire l’intima natura e i limiti di questi doveri, coi quali o il diritto stesso di proprietà ovvero l’uso o l’esercizio del dominio vengono circoscritti dalle necessità della convivenza sociale. S’ingannano invece ed errano coloro che si studiano di sminuire talmente il carattere individuale della proprietà, da giungere di fatto a distruggerla.

c) Poteri dello Stato sulla proprietà

49. E veramente dal carattere stesso della proprietà, che abbiamo detta individuale insieme e sociale, si deduce che in questa materia gli uomini debbono aver riguardo non solo al proprio vantaggio, ma altresì al bene comune. La determinazione poi di questi doveri in particolare e secondo le circostanze, e quando non sono già indicati dalla legge di natura, è ufficio dei pubblici poteri. Onde la pubblica autorità può con maggior cura specificare, considerata la vera necessità del bene comune e tenendo sempre innanzi agli occhi la legge naturale e divina, che cosa sia lecito ai possidenti e che cosa no, nell’uso dei propri beni. Anzi Leone XIII aveva sapientemente sentenziato: "avere Dio lasciato all’industria degli uomini e alle istituzioni dei popoli la delimitazione delle proprietà private" (RN n. 7). E invero, come dalla storia si provi che, al pari degli altri elementi della vita sociale, la proprietà non sia affatto immobile, Noi stessi già lo dichiarammo con le seguenti parole: "Quante diverse forme concrete ha avuto la proprietà dalla primitiva forma dei popoli selvaggi, della quale ancora ai dì nostri si può avere una certa esperienza, a quella proprietà nei tempi e nelle forme patriarcali, e poi via via nelle diverse forme tiranniche (diciamo nel significato classico della parola), poi attraverso le forme feudali, poi in quelle monarchiche e in tutte le forme susseguenti dell’età moderna" (Alloc. Comit. A.C.I., 6 maggio 1926). La pubblica autorità però, come è evidente, non può usare arbitrariamente di tale suo diritto; poiché bisogna che rimanga sempre intatto e inviolato il diritto naturale di proprietà privata e di trasmissione ereditaria dei propri beni, diritto che lo Stato non può sopprimere, perché "l’uomo è anteriore allo Stato", (RN n. 6) ed anche perché "il domestico consorzio è logicamente e storicamente anteriore al civile" (RN n. 10). Perciò il sapientissimo Pontefice aveva già dichiarato non essere lecito allo Stato di aggravare tanto con imposte e tasse esorbitanti la proprietà privata da renderla quasi stremata. "Poiché non derivando il diritto di proprietà privata da legge umana, ma da legge naturale, lo Stato non può annientarlo, ma semplicemente temperarne l’uso e armonizzarlo col bene comune (RN n. 35). Quando poi la pubblica autorità mette così d’accordo i privati domini con le necessità del bene comune, non fa opera ostile ma piuttosto amichevole verso i padroni privati, come quella che in tal modo validamente impedisce che il privato possesso dei beni, voluto dal sapientissimo Autore della natura a sussidio della vita umana, generi danni intollerabili e cosi vada in rovina; né abolisce i privati possessi, ma li assicura; né indebolisce la proprietà privata, ma la rinvigorisce.

d) I redditi liberi

50. Non sono neppure abbandonate per intero al capriccio dell’uomo le libere entrate di lui, quelle cioè di cui egli non abbisogna per un tenore di vita conveniente e decorosa; ché anzi la Sacra Scrittura e i santi Padri chiarissimamente e continuamente denunciano ai ricchi il gravissimo precetto da cui sono tenuti, di esercitare l’elemosina, la beneficenza, la liberalità.

51. L’impiegare però più copiosi proventi in opere che diano più larga opportunità di lavoro, purché tale lavoro sia per procurare beni veramente utili, dai principi dell’Angelico Dottore, (cf. S. Th. II-II, q. 134) si può dedurre che non solo ciò è immune da ogni vizio o morale imperfezione, ma deve ritenersi per opera cospicua della virtù della magnificenza, in tutto corrispondente alle necessità dei tempi.

e) Titoli della proprietà

52. Che la proprietà poi originariamente si acquisti e con l’occupazione di una cosa senza padrone (res nullius) e con l’industria e il lavoro, ossia con la "specificazione", come si suol dire, è chiaramente attestato sia dalla tradizione di tutti i tempi, sia dall’insegnamento del Pontefice Leone XIII, Nostro Predecessore. Non si reca infatti torto a nessuno, checché alcuni dicano in contrario, quando si prende possesso di una cosa che è in balia del pubblico, ossia non è di nessuno; l’industria poi che da un uomo si eserciti in proprio nome e con la quale si aggiunga una nuova forma o un aumento di valore, basta da sola perché questi frutti si aggiudichino a chi vi ha lavorato attorno.

2. Capitale e lavoro

53. Assai diversa è la natura del lavoro, che si presta ad altri e si esercita sopra il capitale altrui. A questo lavoro soprattutto si addice quel che Leone XIII disse essere cosa verissima: cioè che "non d’altronde è prodotta la pubblica ricchezza, se non dal lavoro degli operai" (RN n. 37). Non vediamo noi infatti con gli occhi nostri, come l’ingente somma dei beni, di cui è fatta la ricchezza degli uomini, esce prodotta dalle mani degli operai, le quali o lavorano da sole, o mirabilmente moltiplicano la loro efficienza valendosi di strumenti, ossia di macchine? Non v’è anzi chi ignori come nessun popolo mai dalla penuria e dall’indigenza sia arrivato a una migliore o più alta fortuna, se non mediante un grande lavoro compiuto insieme da tutti quelli del paese, tanto da coloro che dirigono, quanto da coloro che eseguiscono. Ma non meno chiaro apparisce che quei sommi sforzi sarebbero riusciti del tutto inutili, anzi non sarebbe stato neppure possibile il tentarli, se Dio Creatore di tutti non avesse prima largito, per sua bontà, le ricchezze e il capitale naturale, i sussidi e le forze della natura. Che cosa è infatti lavorare se non adoperare ed esercitare le forze dell’animo e del corpo, circa queste cose e con queste cose medesime? Richiede poi la legge di natura e la volontà di Dio, dopo la promulgazione di questa legge, che si osservi il retto ordine nell’applicare agli usi umani il capitale naturale; e tale ordine consiste in ciò, che ogni cosa abbia il suo padrone.

54. Di qui avviene che, tolto il caso che altri lavorino intorno al proprio capitale, tanto l’opera altrui quanto l’altrui capitale debbono associarsi in un comune consorzio, perché l’uno senza l’altro non valgono a produrre nulla. Il che fu bene osservato da Leone XIII, quando scrisse: "Non può sussistere capitale senza lavoro, né lavoro senza capitale" (RN n. 16). Per cui è del tutto falso ascrivere o al solo capitale o al solo lavoro ciò che si ottiene con l’opera unita dell’uno e dell’altro; ed è affatto ingiusto che l’uno arroghi a sé quel che si fa, negando l’efficacia dell’altro.

a) Ingiuste rivendicazioni del capitale

55. Per lungo tempo certamente il capitale troppo aggiudicò a se stesso. Quanto veniva prodotto e i frutti che se ne ricavavano, ogni cosa il capitale prendeva per sé, lasciando appena all’operaio tanto che bastasse a ristorare le forze e a riprodurre. Giacché andavano dicendo che per una legge economica affatto ineluttabile, tutta la somma del capitale apparteneva ai ricchi, e per la stessa legge gli operai dovevano rimanere in perpetuo nella condizione di proletari, costretti cioè a un tenore di vita precario e meschino. È bensì vero che con questi principi dei liberali, che volgarmente si denominano di Manchester, l’azione pratica non si accordava né sempre né dappertutto; pure non si può negare che gli istituti economico-sociali avevano mostrato di piegare verso quei principi con vero e costante sforzo. Ora, che queste false opinioni, questi fallaci supposti siano stati fortemente combattuti, e non da coloro solo che per essi venivano privati del naturale diritto di procurarsi una migliore condizione di vita, nessuno vi sarà che se ne meravigli.

b) Ingiuste rivendicazioni del lavoro

56. Perciò agli operai angariati, si accostarono i cosiddetti intellettuali, contrapponendo a una legge immaginaria un principio morale parimenti immaginario: che cioè quanto si produce e si percepisce di reddito, trattone quel tanto che basti a risarcire e riprodurre il capitale, si deve di diritto all’operaio. Questo errore, quanto è più lusinghevole di quello di vari socialisti, i quali affermano che tutto ciò che serve alla produzione si ha da trasfondere allo Stato, o come dicono da "socializzare", tanto è più pericoloso e più atto a ingannare gli incauti: blando veleno, che fu avidamente sorbito da molti, che un aperto socialismo non aveva mai potuto trarre in inganno.

c) Principio direttivo di giusta ripartizione

57. Certo, ad impedire che con queste false teorie non si chiudesse l’adito alla giustizia e alla pace tanto per il capitale quanto per il lavoro, avrebbero dovuto giovare le sapienti parole del Nostro Predecessore, che cioè "la terra, sebbene divisa tra i privati, resta nondimeno a servizio e utilità di tutti" (RN n. 7). E ciò stesso Noi pure abbiamo insegnato poc’anzi nel riaffermare che la spartizione dei beni in private proprietà è stabilita dalla natura stessa, affinché le cose create possano dare agli uomini tale comune utilità stabilmente e con ordine. Il che conviene tenere di continuo presente, se non si vuole uscire dal retto sentiero della verità.

58. Ora, non ogni distribuzione di beni e di ricchezze tra gli uomini è tale da ottenere il fine inteso da Dio o pienamente o con quella perfezione che si deve. Onde è necessario che le ricchezze le quali si amplificano di continuo grazie ai progressi economici e sociali, vengano attribuite ai singoli individui e alle classi in modo che resti salva quella comune utilità di tutti, lodata da Leone XIII, ovvero, per dirla con altre parole, perché si serbi integro il bene comune dell’intera società. Per questa legge di giustizia sociale non può una classe escludere l’altra dalla partecipazione degli utili. Che se perciò è violata questa legge dalla classe dei ricchi, quando spensierati nell’abbondanza dei loro beni stimano naturale quell’ordine di cose, che riesce tutto a loro favore e niente a favore dell’operaio, è non meno violata dalla classe proletaria, quando, aizzata per la violazione della giustizia e tutta intesa a rivendicare il suo solo diritto, di cui è conscia, esige tutto per sé, siccome prodotto dalle sue mani, e quindi combatte e vuole abolita la proprietà e i redditi o proventi non procacciati con il lavoro, di qualunque genere siano o di qualsiasi ufficio facciano le veci nell’umana convivenza e ciò non per altra ragione se non perché son tali.

59. E a questo proposito occorre osservare che fuori di argomento e bene a torto applicano alcuni le parole dell’Apostolo: "chi non vuole lavorare non mangi", (2Ts 3,10). perché la sentenza dell’Apostolo è proferita contro quelli che si astengono dal lavoro, quando potrebbero e dovrebbero lavorare, e ammonisce a usare alacremente del tempo e delle forze del corpo e dell’anima, né aggravare gli altri, quando da noi stessi ci possiamo provvedere; ma non insegna punto che il lavoro sia l’unico titolo per ricevere vitto e proventi (cf. 2Ts 3,8-10).

60. A ciascuno dunque si deve attribuire la sua parte di beni e bisogna procurare che la distribuzione dei beni creati, la quale ognuno vede quanto ora sia causa di disagio, per il grande squilibrio fra i pochi straricchi e gli innumerevoli indigenti, venga ricondotta alla conformità con le norme del bene comune e della giustizia sociale.

3. La elevazione dei proletari

61. Tale è l’intento che il Nostro Predecessore proclamò doversi raggiungere: la elevazione del proletario. E ciò si deve asserire tanto più forte e ripetere tanto più instantemente, in quanto non di rado le prescrizioni così salutari del Pontefice furono messe in dimenticanza, o perché di proposito passate sotto silenzio, o perché l’eseguirle si reputò non possibile, mentre pure e si possono e si debbono eseguire. Né sono esse diventate ai nostri giorni meno sagge ed efficaci perché meno imperversa oggi quell’orrendo "pauperismo" da Leone XIII considerato. Certo, la condizione degli operai s’è fatta migliore e più equa, massime negli Stati più colti e nelle Nazioni più grandi, dove non si può dire che tutti gli operai siano afflitti dalla miseria o travagliati dal bisogno. Ma dopo che le arti meccaniche e le industrie dell’uomo sono penetrate e si sono diffuse con tanta rapidità in regioni senza numero, tanto nelle terre che si dicono nuove, quanto nei regni del lontano Oriente, già famosi per antichissima civiltà, è cresciuta smisuratamente la moltitudine dei proletari bisognosi, e i loro gemiti gridano a Dio dalla terra. S’aggiunga il grandissimo esercito di braccianti della campagna, ridotti ad una infima condizione di vita e privi di speranza d’ottenere mai alcuna porzione di suolo (cf. RN n. 35). e quindi sottoposti in perpetuo alla condizione proletaria, se non si adoperino rimedi convenevoli ed efficaci.

62. Ma benché sia verissimo che la condizione proletaria debba ben distinguersi dal pauperismo, pure la stessa foltissima moltitudine dei proletari è un argomento ineluttabile, che le ricchezze tanto copiosamente cresciute in questo nostro secolo detto dell’industrialismo, non sono rettamente distribuite e applicate alle diverse classi di uomini.

63. E necessario dunque con tutte le forze procurare che in avvenire i capitali guadagnati non si accumulino se non con equa proporzione presso i ricchi, e si distribuiscano con una certa ampiezza fra i prestatori di opera, non perché questi rallentino nel lavoro, essendo l’uomo nato al lavoro come l’uccello al volo, ma perché con la economia aiutino il loro avere, e amministrando con saggezza l’aumentata proprietà possano più facilmente e tranquillamente sostenere i pesi della famiglia, e usciti da quell’incerta sorte di vita, in cui si dibatte il proletariato, non solo siano in grado di sopportare le vicende della vita, ma possano ripromettersi che alla loro morte saranno convenientemente provveduti quelli che lasciano dopo di sé.

64. Tutti questi suggerimenti furono dal Nostro Predecessore non soltanto insinuati, ma apertamente proclamati e Noi con questa Nostra Enciclica torniamo a vivamente inculcarli. Che se ora non si prende finalmente a metterli in esecuzione senza indugio e con ogni vigore, niuno potrebbe ripromettersi possibile un’efficace difesa dell’ordine pubblico e della tranquillità sociale contro i seminatori di novità sovversive.

4. Il giusto salario

65. Ma tale attuazione non sarà possibile se i proletari non giungeranno, con la diligenza e con il risparmio, a farsi un qualche modesto patrimonio, come abbiamo detto riferendoCi alla dottrina del Nostro Predecessore Leone XIII. Orbene, chi per guadagnarsi il vitto e il necessario alla vita altro non ha che il lavoro, come potrà, pur vivendo parcamente, mettersi da parte qualche fortuna se non con la paga che trae dal lavoro? Affrontiamo dunque la questione del salario, da Leone XIII definita "assai importante", (RN n. 34). svolgendone e dichiarandone, ove occorra, la dottrina e i precetti.

a) Il contratto di lavoro non è di sua natura ingiusto

66. E da prima l’affermazione che il contratto di offerta di prestazione d’opera sia di sua natura ingiusto, e quindi si debba sostituire con contratto di società, è affermazione gratuita e calunniosa contro il Nostro Predecessore, la cui enciclica Rerum novarum non solo lo ammette, ma ne tratta a lungo sul modo di disciplinarlo secondo le norme della giustizia.

67. Tuttavia, nelle odierne condizioni sociali, stimiamo sia cosa più prudente che, quando è possibile, il contratto del lavoro venga temperato alquanto col contratto di società, come già si è incominciato a fare in diverse maniere, con non poco vantaggio degli operai stessi e dei padroni. Così gli operai diventano cointeressati o nella proprietà o nell’amministrazione, e compartecipi in certa misura dei lucri percepiti.

68. Né la giusta proporzione del salario deve calcolarsi da un solo titolo, ma da più, come già sapientemente aveva dichiarato Leone XIII scrivendo: "Il determinare la mercede secondo la giustizia dipende da molte considerazioni" (RN n. 17). Con le quali parole fin da allora confutò la leggerezza di coloro i quali credono facilmente, ricorrendo a un’unica misura, e questa, ben lontana dalla realtà.

69. Sono certamente in errore coloro i quali non dubitano di proclamare come principio che tanto vale il lavoro ed altrettanto deve essere rimunerato, quanto valgono i frutti da esso prodotti, e perciò il prestatore del lavoro ha il diritto di esigere quanto si è ottenuto col suo lavoro: principio la cui assurdità apparisce anche da quanto abbiamo esposto, trattando della proprietà.

b) Carattere individuale e sociale del lavoro

70. Ora è facile intendere che oltre al carattere personale e individuale deve considerarsi il carattere sociale, come della proprietà, così anche del lavoro, massime di quello che per contratto si cede ad altri; giacché se non sussiste un corpo veramente sociale o organico, se un ordine sociale e giuridico non tutela l’esercizio del lavoro, se le varie parti, le une dipendenti dalle altre, non si collegano fra di loro e mutuamente non si compiono, se, quel che è più, non si associano, quasi a formare una cosa sola, l’intelligenza, il capitale, il lavoro, l’umana attività non può produrre i suoi frutti, e quindi non si potrà valutare giustamente né retribuire adeguatamente, dove non si tenga conto della sua natura sociale e individuale.

c) Tre punti da tener presenti

71. Da questo doppio carattere, insito nella natura stessa del lavoro umano, sgorgano gravissime conseguenze, a norma delle quali il salario vuole essere regolato e determinato.

 

a. Il sostentamento dell’operaio e della sua famiglia

 

 

72. In primo luogo, all’operaio si deve dare una mercede che basti al sostentamento di lui e della sua famiglia (cf. enc. Casti connubii, 31 dic. 1930). È bensì giusto che anche il resto della famiglia, ciascuno secondo le sue forze, contribuisca al comune sostentamento, come già si vede in pratica specialmente nelle famiglie dei contadini, e anche in molte di quelle degli artigiani e dei piccoli commercianti; ma non bisogna che si abusi dell’età dei fanciulli né della debolezza della donna. Le madri di famiglia prestino l’opera loro in casa sopra tutto o nelle vicinanze della casa, attendendo alle faccende domestiche. Che poi le madri di famiglia, per la scarsezza del salario del padre, siano costrette ad esercitare un’arte lucrativa fuori delle pareti domestiche, trascurando così le incombenze e i doveri loro propri, e particolarmente la cura e l’educazione dei loro bambini, è un pessimo disordine, che si deve con ogni sforzo eliminare.

Bisogna dunque fare di tutto perché i padri di famiglia percepiscano una mercede tale che basti per provvedere convenientemente alle comuni necessità domestiche. Che se nelle presenti circostanze della società ciò non sempre si potrà fare, la giustizia sociale richiede che s’introducano quanto prima quelle mutazioni che assicurino ad ogni operaio adulto siffatti salari. Sono altresì meritevoli di lode tutti quelli che con saggio e utile divisamento hanno sperimentato e tentano diverse vie, onde la mercede del lavoro si retribuisca con tale corrispondenza ai pesi della famiglia, che, aumentando questi, anche quella si somministri più larga; e anzi, se occorra, si soddisfaccia alle necessità straordinarie.

 

b. La condizione dell’azienda

 

 

73. Nello stabilire la quantità della mercede si deve tener conto anche dello stato dell’azienda e dell’imprenditore di essa; perché è ingiusto chiedere esagerati salari, quando l’azienda non li può sopportare senza la rovina propria e la conseguente calamità degli operai. È però vero che se il minor guadagno che essa fa è dovuto a indolenza, a inesattezza e a noncuranza del progresso tecnico ed economico, questa non sarebbe da stimarsi giusta causa per diminuire la mercede agli operai. Che se l’azienda medesima non ha tante entrate che bastino per dare un equo salario agli operai, o perché è oppressa da ingiusti gravami, o perché è costretta a vendere i suoi prodotti ad un prezzo minore del giusto, coloro che così la opprimono si fanno rei di grave colpa; perché costoro privano della giusta mercede gli operai; i quali, spinti dalla necessità, sono costretti a contentarsi di un salario inferiore al giusto.

74. Tutti adunque, e operai e padroni, in unione di forza e di mente, si adoperino a vincere tutti gli ostacoli e le difficoltà, e siano aiutati in quest’opera tanto salutare dalla sapiente provvidenza dei pubblici poteri. Che se poi il caso fosse arrivato all’estremo, allora dovrà deliberarsi se l’azienda possa proseguire nella sua impresa, o se sia da provvedere in altro modo agli operai. Nel qual punto, che è certo gravissimo, bisogna che si stringa ed operi efficacemente una certa colleganza e concordia cristiana tra padroni e operai.

c. La necessità del bene comune

75. Finalmente la quantità del salario deve contemperarsi col pubblico bene economico. Già abbiamo detto quanto giovi a questa prosperità o bene comune, che gli operai mettano da parte la porzione di salario, che loro sopravanza alle spese necessarie, per giungere a poco a poco a un modesto patrimonio; ma non è da trascurare un altro punto di importanza forse non minore e ai nostri tempi affatto necessario, che cioè a coloro i quali e possono e vogliono lavorare, si dia opportunità di lavorare. E questo non poco dipende dalla determinazione del salario; la quale, come può giovare là dove è mantenuta tra giusti limiti, così alla sua volta può nuocere se li eccede.

Chi non sa infatti che la troppa tenuità e la soverchia altezza dei salari è stata la ragione per la quale gli operai non potessero aver lavorato? Il quale inconveniente, riscontratosi specialmente nei tempi del Nostro Pontificato in danno di molti, gettò gli operai nella miseria e nelle tentazioni, mandò in rovina la prosperità delle città e mise in pericolo la pace e la tranquillità di tutto il mondo. È contrario dunque alla giustizia sociale che, per badare al proprio vantaggio senza aver riguardo al bene comune, il salario degli operai venga troppo abbassato o troppo innalzato; e la medesima giustizia richiede che, nel consenso delle menti e delle volontà, per quanto è possibile il salario venga temperato in maniera che a quanti più è possibile, sia dato di prestare l’opera loro e percepire i frutti convenienti per il sostentamento della vita.

76. A ciò parimenti giova la giusta proporzione tra i salari; con la quale va strettamente congiunta la giusta proporzione dei prezzi, a cui si vendono i prodotti delle diverse arti, quali sono stimate l’agricoltura, l’industria e simili. Coni la conveniente osservanza di queste cautele, le diverse arti si comporranno e si uniranno come in un sol corpo, e come tra membra si presteranno vicendevolmente aiuto e perfezione. Giacché allora l’economia sociale veramente sussisterà e otterrà i suoi fini, quando a tutti e singoli i soci saranno somministrati tutti i beni che si possono apprestare con le forze e i sussidi della natura, con l’arte tecnica, con la costituzione sociale del fatto economico; i quali beni debbono essere tanti quanti sono necessari sia a soddisfare ai bisogni e alle oneste comodità, sia a promuovere tra gli uomini quella più felice condizione di vita, che, quando la cosa si faccia prudentemente, non solo non è d’ostacolo alla virtù, ma grandemente la favorisce (cf. S. Th, De regimine principum, 1, 15; RN n. 27).

5. Restaurazione dell’ordine sociale

77. Le indicazioni finora date intorno all’equa divisione dei beni e alla giustizia dei salari riguardano gli individui e solo per indiretto toccano l’ordine sociale, alla cui restaurazione soprattutto secondo i principi della sana filosofia e i precetti altissimi della legge evangelica che lo perfezionano, applicò ogni sua cura e attenzione il Nostro Antecessore Leone XIII.

78. Fu allora aperta la via; ma perché siano perfezionate molte cose che ancora restano da fare e ne ridondino più copiosi ancora e più lieti vantaggi all’umana famiglia, sono soprattutto necessarie due cose: la riforma delle istituzioni e la emendazione dei costumi.

a) Riforma delle istituzioni

79. E quando parliamo di riforma delle istituzioni, pensiamo primieramente allo Stato, non perché dall’opera sua si debba aspettare tutta la salvezza, ma perché, per il vizio dell’individualismo, come abbiamo detto, le cose si trovano ridotte a tal punto che, abbattuta e quasi estinta l’antica ricca forma di vita sociale, svoltasi un tempo mediante un complesso di associazioni diverse, restano di fronte quasi soli gli individui e lo Stato. E siffatta deformazione dell’ordine sociale reca non piccolo danno allo Stato medesimo, sul quale vengono a ricadere tutti i pesi, che quelle distrutte corporazioni non possono più portare, onde si trova oppresso da una infinità di carichi e di affari.

80. È vero certamente e ben dimostrato dalla storia, che, per la mutazione delle circostanze, molte cose non si possono più compiere se non da grandi associazioni, laddove prima si eseguivano anche dalle piccole. Ma deve tuttavia restare saldo il principio importantissimo nella filosofia sociale: che siccome è illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le forze e l’industria propria per affidarlo alla comunità, cosi è ingiusto rimettere a una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare. Ed è questo insieme un grave danno e uno sconvolgimento del retto ordine della società; perché l’oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva le membra del corpo sociale, non già distruggerle e assorbirle.

81. Perciò è necessario che l’autorità suprema dello Stato rimetta ad associazioni minori e inferiori il disbrigo degli affari e delle cure di minor momento, dalle quali essa del resto sarebbe più che mai distratta; e allora essa potrà eseguire con più libertà, con più forza ed efficacia le parti che a lei solo spettano, perché essa solo può compierle; di direzione cioè, di vigilanza, di incitamento, di repressione, a seconda dei casi e delle necessità. Si persuadano dunque fermamente gli uomini di governo che quanto più perfettamente sarà mantenuto l’ordine gerarchico tra le diverse associazioni, conforme al principio della funzione suppletiva dell’attività sociale, tanto più forte riuscirà l’autorità e la potenza sociale, e perciò anche più felice e più prospera la condizione dello Stato stesso.

82. Questa poi deve essere la prima mira, questo lo sforzo dello Stato e dei migliori cittadini, mettere fine alle competizioni delle due classi opposte, risvegliare e promuovere una cordiale cooperazione delle varie professioni dei cittadini.

b) Concordia delle classi

83. La politica sociale porrà dunque ogni studio a ricostruire le professioni stesse; giacché la società umana si trova al presente in uno stato violento, quindi instabile e vacillante, perché appunto si fonda su classi di diverse tendenze, fra loro opposte e propense, quindi, a lotte e inimicizie.

84. E per verità, quantunque il lavoro, come spiega egregiamente il Nostro Predecessore nella sua enciclica, (RN n. 16). non sia una vile merce, anzi vi si debba riconoscere la dignità umana dell’operaio e quindi non sia da mercanteggiare come una merce qualsiasi, tuttavia, come stanno ora le cose, nel mercato del lavoro l’offerta e la domanda divide gli uomini come in due schiere; e la disunione che ne segue trasforma il mercato come in un campo di lotta, ove le due parti si combattono accanitamente. E a questo grave disordine, che porta al precipizio l’intera società, ognuno vede quanto sia necessario portare rimedio. Ma la guarigione perfetta si potrà ottenere allora soltanto quando, tolta di mezzo una tale lotta, le membra del corpo sociale si trovino bene assestate, e costituiscano le varie professioni, a cui ciascuno dei cittadini aderisca non secondo l’ufficio che ha nel mercato del lavoro, ma secondo le diverse parti sociali che i singoli esercitano. Avviene infatti per impulso di natura che, siccome quanti si trovano congiunti per vicinanza di luogo si uniscono a formare municipi, così quelli che si applicano ad un’arte medesima formino collegi o corpi sociali; di modo che queste corporazioni, con diritto loro proprio, da molti si sogliono dire, se non essenziali alla società civile, almeno naturali.

85. Siccome poi l’ordine, come ragiona ottimamente san Tommaso (cf. Contra Gentiles, 3, 71; Summa Theol.) è l’unità che risulta dall’opportuna disposizione di molte cose, il vero e genuino ordine sociale esige che i vari membri della società siano collegati in ordine ad una sola cosa per mezzo di qualche saldo vincolo. La qual forza di coesione si trova in fatti tanto nell’identità dei beni da prodursi o dei servizi da farsi, in cui converge il lavoro riunito dai datori e prestatori di lavoro della stessa categoria, quanto in quel bene comune, a cui tutte le varie classi, ciascuna per la parte sua, devono unitamente e amichevolmente concorrere. E questa concordia sarà tanto più forte e più efficace, quanto più fedelmente i singoli uomini e i vari corpi professionali si studieranno di esercitare la propria professione e di segnalarsi in essa.

86. Dal che facilmente si deduce che in tali corporazioni primeggiano di gran lunga le cose che sono comuni a tutta la categoria. Tra esse poi principalissima è il promuovere più che mai intensamente la cooperazione della intiera corporazione dell’arte al bene comune, cioè alla salvezza e prosperità pubblica della nazione. Quanto agli affari invece, in cui si devono specialmente procurare e tutelare i vantaggi e gli svantaggi speciali dei padroni e degli artieri, se occorrerà deliberazione, dovrà farsi dagli uni e dagli altri separatamente.

87. Appena occorre ricordare che, con la debita proporzione, si può applicare alle corporazioni professionali quanto Leone XIII insegnò circa la forma del regime politico, che cioè resta libera la scelta di quella forma che meglio aggrada, purché si provveda alla giustizia e alle esigenze del bene comune (Enc. Immortale Dei, 1 nov. 1885).

88. Orbene, a quel modo che gli abitanti di un municipio usano associarsi per fini svariatissimi, e a tali associazioni ognuno è libero di dare o non dare il suo nome, così quelli che attendono all’arte medesima, si uniranno pure fra loro in associazioni libere per quegli scopi che in qualche modo vanno connessi con l’esercizio di quell’arte. Ma poiché su tali libere associazioni già furono date ben chiare e distinte spiegazioni nell’enciclica del Nostro Predecessore di illustre memoria, crediamo che basti ora inculcare questo solo: che l’uomo ha libertà non solo di formare queste associazioni che sono di ordine e di diritto privato, ma anche di introdurvi quell’ordinamento e quelle leggi che si giudichino le meglio conducenti al fine (cf. RN n. 42). E la stessa libertà si ha da rivendicare per le fondazioni di associazioni che sorpassino i limiti delle singole arti. Le libere associazioni poi, che già fioriscono e portano frutti salutari, si debbono aprire la via alla formazione di quelle corporazioni più perfette, di cui abbiamo già fatto menzione, e con ogni loro energia promuoverle secondo le norme della sociologia cristiana.

c) Principio direttivo dell’economia

89. Un’altra cosa ancora si deve procurare, che è molto connessa con la precedente. A quel modo cioè che l’unità della società umana non può fondarsi nella opposizione di classe, così il retto ordine dell’economia non può essere abbandonato alla libera concorrenza delle forze. Da questo capo anzi, come da fonte avvelenata, sono derivati tutti gli errori della scienza economica individualistica, la quale dimenticando o ignorando che l’economia ha un suo carattere sociale, non meno che morale, ritenne che l’autorità pubblica la dovesse stimare e lasciare assolutamente libera a sé, come quella che nel mercato o libera concorrenza doveva trovare il suo principio direttivo o timone proprio, secondo cui si sarebbe diretta molto più perfettamente che per qualsiasi intelligenza creata. Se non che la libera concorrenza, quantunque sia cosa equa certamente e utile se contenuta nei limiti bene determinati, non può essere in alcun modo il timone dell’economia; il che è dimostrato anche troppo dall’esperienza, quando furono applicate nella pratica le norme dello spirito individualistico. È dunque al tutto necessario che l’economia torni a regolarsi secondo un vero ed efficace suo principio direttivo. Ma tale ufficio molto meno può essere preso da quella supremazia economica, che in questi ultimi tempi è andata sostituendosi alla libera concorrenza; poiché, essendo essa una forza cieca e una energia violenta, per diventare utile agli uomini ha bisogno di essere sapientemente frenata e guidata. Si devono quindi ricercare più alti e più nobili principi da cui questa egemonia possa essere vigorosamente e totalmente governata: e tali sono la giustizia e la carità sociali. Perciò è necessario che alla giustizia sociale si ispirino le istituzioni dei popoli, anzi di tutta la vita della società; e più ancora è necessario che questa giustizia sia davvero efficace, ossia costituisca un ordine giuridico e sociale a cui l’economia tutta si conformi. La carità sociale poi deve essere come l’anima di questo ordine, alla cui tutela e rivendicazione efficace deve attendere l’autorità pubblica; e lo potrà fare tanto più facilmente se si sbrigherà da quei pesi che non le sono propri, come abbiamo sopra dichiarato.

90. Che, anzi, conviene che le varie nazioni, unendo propositi e forze insieme, giacché nel campo economico stanno in mutua dipendenza e debbono aiutarsi a vicenda, si sforzino di promuovere con sagge convenzioni e istituzioni una felice cooperazione di economia internazionale.

91. Pertanto, se le membra del corpo sociale saranno cosi rinfrancate, e ne verrà raddrizzato il principio direttivo quale timone della economia sociale, si potrà dire in qualche modo dell’ordine sociale ciò che dice l’Apostolo del corpo mistico di Gesù Cristo: "che tutto il corpo compaginato e connesso per via di tutte le giunture di comunicazione, in virtù della proporzionata operazione sopra di ciascun membro, prende l’aumento proprio del corpo per la sua perfezione mediante la carità" (Ef 4,16).

92. Recentemente, come tutti sanno, venne iniziata una speciale organizzazione sindacale e corporativa, la quale, data la materia di questa Nostra Lettera enciclica, richiede da Noi qualche cenno e anche qualche opportuna considerazione.

93. Lo Stato riconosce giuridicamente il sindacato e non senza carattere monopolistico, in quanto che esso solo, così riconosciuto, può rappresentare rispettivamente gli operai e i padroni, esso solo concludere contratti e patti di lavoro. L’iscrizione al sindacato è facoltativa, ed è soltanto in questo senso che l’organizzazione sindacale può dirsi libera; giacché la quota sindacale e certe speciali tasse sono obbligatorie per tutti gli appartenenti a una data categoria, siano essi operai o padroni, come per tutti sono obbligatori i contratti di lavoro stipulati dal sindacato giuridico. Vero è che venne autorevolmente dichiarato che il sindacato giuridico non esclude l’esistenza di associazioni professionali di fatto.

94. Le Corporazioni sono costituite dai rappresentanti dei sindacati degli operai e dei padroni della medesima arte e professione, e, come veri e propri organi ed istituzioni di Stato, dirigono e coordinano i sindacati nelle cose di interesse comune.

95. Lo sciopero è vietato; se le parti non si possono accordare, interviene il Magistrato.

96. Basta poca riflessione per vedere i vantaggi dell’ordinamento per quanto sommariamente indicato; la pacifica collaborazione delle classi, la repressione delle organizzazioni e dei conati socialisti, l’azione moderatrice di una speciale magistratura.

Per non trascurare nulla in argomento di tanta importanza, ed in armonia con i principi generali qui sopra richiamati, e con quello che subito aggiungeremo, dobbiamo pur dire che vediamo non mancare chi teme che lo Stato si sostituisca alle libere attività invece di limitarsi alla necessaria e sufficiente assistenza ed aiuto, che il nuovo ordinamento sindacale e corporativo abbia carattere eccessivamente burocratico e politico, e che, nonostante gli accennati vantaggi generali, possa servire a particolari intenti politici piuttosto che all’avviamento ed inizio di un migliore assetto sociale.

97. Noi crediamo che a raggiungere quest’altro nobilissimo intento, con vero e stabile beneficio generale, sia necessaria innanzi e soprattutto la benedizione di Dio e poi la collaborazione di tutte le buone volontà. Crediamo ancora e per necessaria conseguenza che l’intento stesso sarà tanto più sicuramente raggiunto quanto più largo sarà il contributo delle competenze tecniche, professionali e sociali e più ancora dei principi cattolici e della loro pratica da parte, non dell’Azione Cattolica (che non intende svolgere attività strettamente sindacali o politiche), ma da parte di quei figli Nostri che l’Azione Cattolica squisitamente forma a quei principi ed al loro apostolato sotto la guida ed il Magistero della Chiesa; della Chiesa, la quale anche sul terreno più sopra accennato, come dovunque si agitano e regolano questioni morali, non può dimenticare o negligere il mandato di custodia e di magistero divinamente conferitole.

98. Se non che, quanto abbiamo detto circa la restaurazione e il perfezionamento dell’ordine sociale, non potrà essere attuato in nessun modo senza una riforma dei costumi, come la storia stessa ce ne dà splendida testimonianza. Vi fu un tempo infatti in cui vigeva un ordinamento sociale che, sebbene non del tutto perfetto e in ogni sua parte irreprensibile, riusciva tuttavia conforme in qualche modo alla retta ragione, secondo le condizioni e la necessità dei tempi. Ora quell’ordinamento è già da gran tempo scomparso; e ciò veramente non perché non abbia potuto, col progredire, svolgersi e adattarsi alle mutate condizioni e necessità di cose e in qualche modo venire dilatandosi, ma perché piuttosto gli uomini induriti dall’egoismo ricusarono di allargare, come avrebbero dovuto, secondo il crescente numero della moltitudine, i quadri di quell’ordinamento, o perché, traviati dalla falsa libertà e da altri errori e intolleranti di qualsiasi autorità, si sforzarono di scuotere da sé ogni restrizione.

99. Resta adunque che, dopo aver nuovamente chiamato in giudizio l’odierno regime economico, e il suo acerrimo accusatore, il socialismo, e aver dato giusta ed esplicita sentenza sull’uno e sull’altro, indaghiamo più a fondo la radice di tanti mali e ne indichiamo il primo e più necessario rimedio, cioè la riforma dei costumi.

 

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