PARTE SECONDA

NORME SPECIALI

Art. 65. Oltre le norme comuni a tutte le Facoltà Ecclesiastiche stabilite nella prima parte di questa Costituzione, sono qui proposte norme speciali per alcune Facoltà, attesa la loro particolare natura ed importanza nella Chiesa.

Titolo I

La Facoltà di Sacra Teologia

Art. 66. La Facoltà di Sacra Teologia ha lo scopo di approfondire e di trattare sistematicamente, secondo il metodo scientifico ad essa proprio, la dottrina cattolica, attinta con la massima diligenza dalla divina Rivelazione; e quello, ancora, di ricercare accuratamente le soluzioni dei problemi umani alla luce della stessa Rivelazione.

Art. 67. § 1. Lo studio della Sacra Scrittura deve essere come l'anima della Sacra Teologia, la quale si basa, come su un perenne fondamento, sulla Parola scritta di Dio insieme con la viva Tradizione (cfr. Dei Verbum, 24: AAS 58 [1966] 827).

§ 2. Le singole discipline teologiche devono essere insegnate in modo tale che, dalle interne ragioni dell'oggetto proprio di ciascuna ed in connessione con le altre discipline, anche filosofiche, nonché con le scienze antropologiche, risulti ben chiara l'unità dell'intero insegnamento teologico, e tutte le discipline convergano verso la conoscenza intima del mistero di Cristo, perché sia così annunciato con maggiore efficacia al Popolo di Dio ed a tutte le genti.

Art. 68. § 1. La Verità rivelata deve essere considerata anche in connessione con le acquisizioni scientifiche dell'età che si evolve, perché si comprenda chiaramente «come la fede e la ragione si incontrino nell'unica verità» (Gravissimum Educationis, 10: AAS 58 [1966] 737), e la sua esposizione sia tale che, senza mutamento della verità, si adattata alla natura e all'indole di ciascuna cultura, tenendo conto particolarmente della filosofia e della sapienza dei popoli, esclusa tuttavia qualsiasi forma di sincretismo e di falso particolarismo (cfr. Ad Gentes, 22: AAS 58 [1966] 973 ss).

§ 2. Devono essere ricercati, scelti ed assunti con cura i valori positivi che si trovano nella varie filosofie e culture; tuttavia, non sono da accettare sistemi e metodi, che non si possono conciliare con la fede cristiana.

Art. 69. Le questioni ecumeniche devono essere accuratamente trattate, secondo le norme emanate dalla competente Autorità Ecclesiastica (cfr. Directorium ad ea quae a Conc. Vat. II de re oecumenica promulgata sunt exsequenda, Pars altera: AAS 62 [1970] 705 ss): anche le relazioni con le religioni non cristiane sono da considerare con attenzione, e saranno esaminati con scrupolosa diligenza i problemi che scaturiscono dall'ateismo contemporaneo.

Art. 70. Nello studio e nell'insegnamento della dottrina cattolica deve sempre aver rilievo la fedeltà al Magistero della Chiesa. Nell'adempiere l'ufficio didattico, specialmente nel ciclo istituzionale, siano anzitutto impartiti quegli insegnamenti, che riguardano il patrimonio acquisito della Chiesa. Le opinioni probabili e personali, che derivano dalle nuove ricerche, siano modestamente proposte come tali.

Art. 71. Nell'insegnamento si osservino le norme contenute nei documenti del Concilio Vaticano lI (cfr. praesertim Dei Verbum: AAS 58 [1966] 817 ss; Optatam Totius: AAS 58 [1966] 713 ss), come pure nei più recenti documenti della Sede Apostolica (cfr. praesertim Pauli VI Lumen Ecclesiae, de S. Thoma Aquinate, 20 nov. 1974: AAS 66 [1974] 673 ss; Sacrae Congr. pro Institutione Catholica Literas: «De institutione theologica» [22 febr. 1976]; «De institutione canonistica» [1 mart. 1975]; «De institutione philosophica» [20 ian. 1972]), in quanto essi riguardano anche gli studi accademici.

Art. 72. Il curricolo degli studi della Facoltà di Sacra Teologia comprende:

a) il primo ciclo, istituzionale, che si protrae per un quinquennio o dieci semestri, oppure per un triennio, se prima di esso è richiesto il biennio di filosofia.

Oltre ad una solida formazione filosofica, il cui studio è necessariamente propedeutico alla teologia, le discipline teologiche devono essere insegnate in modo da presentare un'organica esposizione di tutta la dottrina cattolica, insieme con l'introduzione al metodo della ricerca scientifica.

Il ciclo si conclude col grado accademico di Baccalaureato o di un altro conveniente, da precisarsi negli Statuti della Facoltà;

b) il secondo ciclo, di specializzazione, che si protrae per un biennio o quattro semestri.

In esso sono insegnate discipline speciali, secondo la diversa indole della specializzazione, e si tengono seminari ed esercitazioni per acquistare l'esercizio della ricerca scientifica.

Il ciclo si conclude col grado accademico di Licenza specializzata;

c) il terzo ciclo nel quale per un congruo periodo di tempo si perfeziona la formazione scientifica, specialmente attraverso l'elaborazione della dissertazione dottorale.

Il ciclo si conclude col grado accademico di Dottorato.

Art. 73. § 1. Perché uno possa iscriversi alla Facoltà di Sacra Teologia, è necessario che abbia compiuto gli studi prerequisiti; a norma dell'art. 32 di questa Costituzione.

§ 2. Laddove il primo ciclo della Facoltà è triennale, lo studente deve presentare l'attestato del biennio filosofico, regolarmente compiuto presso una Facoltà Filosofica o un Istituto approvati.

Art. 74. § 1. E' peculiare compito della Facoltà di Sacra Teologia di curare la formazione scientifica teologica di coloro che sono avviati al presbiterato, o si preparano ad assolvere speciali incarichi ecclesiastici.

§ 2. A tal fine vi siano anche speciali discipline, adatte ai seminaristi; può, anzi, essere opportunamente istituito dalla stessa Facoltà, per completare la formazione pastorale, l' «Anno pastorale», il quale è richiesto, dopo il compimento del quinquennio istituzionale, per il presbiterato, e può concludersi col conferimento di uno speciale Diploma.

Titolo II

La Facoltà di Diritto Canonico

Art. 75. La Facoltà di Diritto Canonico, Latino o Orientale, ha lo scopo di coltivare e promuovere le discipline canonistiche alla luce della legge evangelica, e istruire a fondo nelle medesime gli studenti, perché siano formati alla ricerca e all'insegnamento e siano, altresì, preparati ad assolvere speciali incarichi ecclesiastici.

Art. 76. Il curricolo degli studi nella Facoltà di Diritto Canonico comprende:

a) il primo ciclo, da protrarsi almeno per un anno o due semestri, durante il quale lo studio è dedicato alle istituzioni generali del Diritto Canonico ed a quelle discipline che sono richieste per una formazione giuridica superiore;

b) il secondo ciclo, da protrarsi per un biennio o quattro semestri, e che è dedicato allo studio approfondito dell'intero Codice di Diritto Canonico, unitamente allo studio delle discipline affini;

c) il terzo ciclo, da protrarsi almeno per un anno o due semestri; durante il quale si perfeziona la formazione giuridica e si elabora la dissertazione dottorale.

Art. 77. § 1. Riguardo alle discipline prescritte nel primo ciclo, la Facoltà può avvalersi di corsi tenuti in altre Facoltà, che siano da essa stessa riconosciuti come rispondenti alle proprie esigenze.

§ 2. Il secondo ciclo si conclude con la Licenza, e il terzo con il Dottorato.

§ 3. Gli Statuti della Facoltà devono definire, i particolari requisiti per il conseguimento dei singoli gradi accademici, tenuto conto delle prescrizioni della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Art. 78. Per l'iscrizione alla Facoltà di Diritto Canonico, è necessario aver compiuto gli studi prerequisiti, a norma dell'att. 32 di questa Costituzione.

Titolo III

La Facoltà di Filosofia

Art. 79. § 1. La Facoltà ecclesiastica di Filosofia ha lo scopo di investigare metodicamente i problemi filosofici e, basandosi sul patrimonio filosofico perennemente valido (cfr. Optatam Totius, 15: AAS 58 [1966] 722), di ricercare la loro soluzione alla luce naturale della ragione, e di dimostrate, inoltre, la loro coerenza con visione cristiana del mondo, dell'uomo e di Dio, mettendo in giusta evidenza le relazioni della filosofia con la teologia.

§ 2, Essa poi si propone di istruire gli studenti, in modo da renderli idonei all'insegnamento ed a svolgere altre congrue attività intellettuali, nonché a promuovere la cultura cristiana ed a stabilire un fruttuoso dialogo con gli uomini del loro tempo.

Art. 80. Nell'insegnamento della filosofia si devono osservare le norme che la riguardano, e che sono contenute nei documenti del Concilio Vaticano II (cfr. praesertim Optatam Totius: AAS 58 [1966] 713 ss; Gravissimum Educationis: AAS 58 [1966] 728 ss), nonché nei più recenti documenti della Santa Sede (cfr. praesertim Pauli VI Lumen Ecclesiae, de S. Thoma Aquinate, 20 nov. 1974: AAS 66 [1974] 673 ss.; Sacrae Congr. Pro Institutione Catholica Litteras de institutione philosophica [20 ian. 1972]), in quanto si riferiscono anche agli studi accademici.

Art. 81. Il curricolo degli studi della Facoltà di Filosofia comprende:

a) il primo ciclo, istituzionale, durante il quale per un biennio o quattro semestri, si fa un'organica esposizione delle varie parti della filosofia, che trattano del mondo, dell'uomo e di Dio, come pure della storia della filosofia, unitamente all'introduzione al metodo della ricerca scientifica;

b) il secondo ciclo, o di iniziata specializzazione, durante il quale, per un biennio o quattro semestri, mediante speciali discipline e seminari, si imposta una più profonda riflessione filosofica in qualche settore della filosofia;

c) il terzo ciclo, nel quale, per un congruo periodo di tempo, si promuove la maturità filosofica, specialmente attraverso l'elaborazione della dissertazione dottorale.

Art. 82. Il primo ciclo si conclude col Baccalaureato, il secondo con la Licenza specializzata, il terzo col Dottorato.

Art. 83. Per l'iscrizione alla Facoltà di Filosofia, è necessario aver compiuto gli studi prerequisiti, a norma dell'art. 32 di questa Costituzione.

Titolo IV

Altre Facoltà

Art. 84. Oltre alle Facoltà di Sacra Teologia, di Diritto Canonico e di Filosofia, altre Facoltà Ecclesiastiche sono state canonicamente erette o possono essere erette, attese le necessità della Chiesa per ottenere particolari scopi, quali sono:

a) un'approfondita indagine in alcune discipline di maggiore importanza tra le discipline teologiche, giuridiche, filosofiche;

b) la promozione di altre scienze, in primo luogo delle scienze umane, che siano più strettamente connesse con le discipline teologiche o con l'opera dell'evangelizzazione;

c) lo studio approfondito delle lettere, che in modo speciale aiutino sia a comprendere meglio la Rivelazione cristiana, sia a svolgere con maggiore efficacia l'opera dell'evangelizzazione;

d) infine, una più accurata preparazione sia degli ecclesiastici che dei laici, per assolvere degnamente alcuni speciali incarichi d'apostolato.

Art. 85. Per ottenere gli scopi esposti nel precedente articolo, sono già erette ed abilitate a conferire i gradi accademici per autorità della Santa Sede, le seguenti Facoltà, o Istituti «ad instar Facultatis»:

* di Archeologia cristiana,
* Biblico e dell'Oriente antico,
* di Diritto canonico e civile («Utriusque Iuris»),
* di Lettere cristiane e classiche,
* di Liturgia,
* di Missiologia,
* di Musica sacra,
* di Psicologia,
* di Scienze dell'Educazione o di Pedagogia,
* di Scienze Religiose,
* di Scienze Sociali,
* di Storia Ecclesiastica,
* di Studi Arabici e Islamologia,
* di Studi Ecclesiastici Orientali,
* di Studi Medievali.

Art. 86. Sarà compito della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica emanare, secondo l'opportunità, speciali norme per queste Facoltà o Istituti, come è stato fatto ai Titoli precedenti per le Facoltà di Sacra Teologia, di Diritto Canonico e di Filosofia.

Art. 87. Anche le Facoltà e gli Istituti, per i quali non sono ancora state emanate norme speciali, devono redigere i propri Statuti, che siano conformi alle norme comuni stabilite nella prima Parte di questa Costituzione, e tengano conto della particolare natura e finalità loro proprie.

 

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