PARTE PRIMA

NORME COMUNI

Titolo I

Natura e finalità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche

Art. 1. La Chiesa, per compiere la missione evangelizzatrice affidatale da Cristo, ha il diritto e il dovere di erigere e promuovere Università e Facoltà, che da essa dipendano.

Art. 2. Nella presente Costituzione, Università e Facoltà Ecclesiastiche sono dette quelle che, canonicamente erette o approvate dalla Sede Apostolica, coltivano ed insegnano la dottrina sacra e le scienze con essa collegate, fruendo del diritto di conferire i gradi accademici per autorità della Santa Sede.

Art. 3. Le finalità delle Facoltà Ecclesiastiche sono:

§ 1. coltivare e promuovere, mediante la ricerca scientifica, le proprie discipline, ed anzitutto approfondire la conoscenza della Rivelazione cristiana e di ciò che con essa è collegato, enucleate sistematicamente le verità in essa contenute, considerate alla loro luce i nuovi problemi che sorgono, e presentarle agli uomini del proprio tempo nel modo adatto alle diverse culture;

§ 2. formare ad un livello di alta qualificazione gli studenti nelle proprie discipline secondo la dottrina cattolica, prepararli convenientemente ad affrontare i loro compiti, e promuovere la formazione continua o permanente, nei ministri della Chiesa;

§ 3. aiutare attivamente, secondo la propria natura e in stretta comunione con la Gerarchia, sia le Chiese particolari sia quella universale in tutta l'opera dell'evangelizzazione.

Art. 4. E' compito delle Conferenze Episcopali interessarsi alacremente della vita e del progresso delle Università e Facoltà Ecclesiastiche a motivo della loro particolare importanza ecclesiale.

Art. 5. L'erezione o l'approvazione canonica delle Università e delle Facoltà Ecclesiastiche è riservata alla Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica, che ad esse sovrintende a norma del diritto (cfr. Pauli VI Regimini Ecclesiae Universae, 78: AAS 59 [1967] 914).

Art. 6. Alle sole Università e Facoltà canonicamente erette o approvate dalla Santa Sede, ed ordinate a norma di questa Costituzione, compete il diritto di conferire i gradi accademici aventi valore canonico salvo restando il diritto particolare della Pontificia Commissione Biblica (cfr. Pauli VI Sedula Cura: AAS 63 [1971] 665 ss.; Pont. Commissionis Biblicae Ratio Periclitandae Doctrinae: AAS 67 [1975] 153 ss).

Art. 7. Gli Statuti di ciascuna Università o Facoltà, da redigere a norma della presente Costituzione, devono essere approvati dalla Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Art. 8. Le Facoltà Ecclesiastiche erette o approvate dalla Santa Sede in Università non ecclesiastiche, le quali conferiscano gradi accademici sia canonici che civili, devono osservare le prescrizioni di questa Costituzione, tenuto conto delle convenzioni stipulate dalla Santa Sede con le diverse Nazioni o con le stesse Università.

Art. 9. § 1. Le Facoltà, che non sono state erette o approvate canonicamente dalla Santa Sede, non possono conferire gradi accademici aventi valore canonico.

§ 2. I gradi accademici conferiti da queste Facoltà, per conseguire alcuni determinati effetti canonici, hanno bisogno del riconoscimento della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica.

§ 3. Per tale riconoscimento, da concedersi per motivi particolari gradi singoli, devono essere adempiute le condizioni stabilite dalla stessa Sacra Congregazione.

Art. 10. Per dare la dovuta esecuzione alla presente Costituzione si devono osservare le Norme applicative emanate dalla Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Titolo II

La Comunità Accademica ed il suo Governo

Art. 11. § 1. Poiché l'Università o la Facoltà costituisce in certo qual modo una comunità, tutte le persone che ne fanno parte, sia singolarmente prese che raccolte in consigli, devono sentirsi, ciascuna secondo la propria condizione, corresponsabili del bene comune e devono sollecitamente contribuire al conseguimento del bene della comunità medesima.

§ 2. Perciò, devono essere esattamente determinati i loro diritti e doveri nell'ambito della comunità accademica, affinché siano convenientemente esercitati in limiti precisati.

Art. 12. Il Gran Cancelliere rappresenta la Santa Sede presso l'Università o la Facoltà e così pure questa presso la Santa Sede, ne promuove la conservazione e il progresso, ne favorisce la comunione con la Chiesa sia particolare che universale.

Art. 13. § 1. Il Gran Cancelliere è il Prelato Ordinario da cui l'Università o la Facoltà dipendono giuridicamente, a meno che la Sede Apostolica non abbia stabilito diversamente.

§ 2. Qualora le circostanze lo suggeriscano, si può avere anche un Vice Gran Cancelliere, la cui autorità deve essere determinata negli Statuti.

Art. 14. Se il Gran Cancelliere è diverso dall'Ordinario del luogo, si stabiliscano norme, in base alle quali ambedue possano adempiere al proprio compito in modo concorde.

Art. 15. Le Autorità accademiche sono personali e collegiali. Sono Autorità personali, in primo luogo, il Rettore o il Preside, e il Decano. Sono Autorità collegiali i diversi Organi direttivi, o Consigli, sia di Università che di Facoltà.

Art. 16. Gli Statuti dell'Università o della Facoltà devono fissare con precisione i nomi e gli uffici delle Autorità accademiche, le modalità della loro designazione e la loro durata in carica, tenuto conto sia della natura canonica dell'Università o Facoltà, sia della prassi universitaria della propria regione.

Art. 17. Le Autorità accademiche siano scelte tra persone veramente esperte della vita universitaria e, di regola, tra i docenti di qualche Facoltà.

Art. 18. Il Rettore e il Preside sono nominati, o almeno confermati, dalla Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Art. 19. § 1. Gli Statuti stabiliscano in qual modo debbano collaborare tra loro le Autorità personali e quelle collegiali, di modo che, pur rispettando scrupolosamente il principio di collegialità soprattutto nelle questioni più importanti e, segnatamente, in quelle accademiche, le Autorità personali godano di quel potete che effettivamente conviene al loro ufficio.

§ 2. Ciò vale anzitutto per il Rettore, il quale ha il compito di dirigere l'intera Università e di promuoverne nei modi convenienti l'unità, la collaborazione, il progresso.

Art. 20. § 1. Quando le Facoltà sono parte di un'Università Ecclesiastica, negli Statuti si deve provvedere a coordinare opportunamente il loro governo con quello dell'intera Università, in modo da promuovere convenientemente il bene sia delle singole Facoltà che dell'Università, e da favorire la collaborazione di tutte le Facoltà tra di loro.

§ 2. Le esigenze canoniche delle Facoltà Ecclesiastiche devono essere salvaguardate anche quando queste sono inserite in un'Università non ecclesiastica.

Art. 21. Se la Facoltà è congiunta con un Seminario o con un Collegio, fatta salva la dovuta collaborazione in tutto ciò che attiene al bene degli studenti, gli Statuti devono con chiarezza ed efficacia provvedere a che la direzione accademica e l'amministrazione della Facoltà siano debitamente distinte dal governo e dall'amministrazione del Seminario o del Collegio.

Titolo III

I Docenti

Art. 22. In ciascuna Facoltà deve esserci un numero di docenti, soprattutto stabili, che corrisponda all'importanza ed allo sviluppo delle singole discipline, come anche alla debita assistenza ed al profitto degli studenti.

Art. 23. Devono esserci diversi ordini di docenti, da determinare negli Statuti secondo il grado di preparazione, di inserimento, di stabilità e di responsabilità nella Facoltà, tenendo conto opportunamente della prassi seguita nelle Università della regione.

Art. 24. Gli Statuti devono precisare a quali Autorità competano la cooptazione, la nomina, la promozione dei docenti, soprattutto quando si tratti di conferire loro stabilmente l'ufficio.

Art. 25. § 1. Perché uno sia legittimamente cooptato tra i docenti stabili di una Facoltà, si richiede che egli:

1° Si distingua per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita, per senso di responsabilità;

2° sia fornito del congruo dottorato o di titolo equipollente, o di meriti scientifici del tutto singolari;

3° si sia dimostrato idoneo alla ricerca scientifica con documenti probanti, in particolare con la pubblicazione di dissertazioni;

4° dimostri di possedere capacità pedagogica all'insegnamento.

§ 2. Questi requisiti per l'assunzione dei docenti stabili debbono essere applicati, fatte le debite proporzioni, ai docenti non stabili.

§ 3. I requisiti scientifici per la cooptazione dei docenti in vigore nella prassi universitaria della regione dovranno essere tenuti opportunamente in conto.

Art, 26. § 1. Tutti i docenti, di qualsiasi categoria, devono sempre distinguersi per onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere, così da poter efficacemente contribuire al raggiungimento del fine proprio di una Facoltà Ecclesiastica.

§ 2. Coloro poi che insegnano materie concernenti la fede e la morale, occorre che siano consapevoli che tale compito deve essere svolto in piena comunione col Magistero autentico della Chiesa e, in particolare del Romano Pontefice (cfr. Lumen Gentium, 25: AAS 57 [1965] 29-31).

Art. 27. § 1. Coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale devono ricevere, dopo aver emesso la professione di fede, la missione canonica dal Gran Cancelliere o da un suo delegato; essi, infatti, non insegnano per autorità propria, ma in forza della missione ricevuta dalla Chiesa, Gli altri docenti, invece, devono ricevere l'autorizzazione ad insegnare dal Gran Cancelliere o dal suo delegato.

§ 2. Tutti i docenti, prima che sia loro conferita la nomina a stabili o siano promossi al più alto ordine didattico, o in ambedue i casi, a seconda di quanto è precisato negli Statuti, hanno bisogno del «nulla osta» della Santa Sede.

Art. 28. La promozione agli ordini superiori avviene dopo un conveniente intervallo di tempo, in rapporto alla capacità di insegnamento, alle ricerche svolte, ai lavori scientifici pubblicati, allo spirito di collaborazione nell'insegnamento e nella ricerca, all'impegno di dedizione alla Facoltà.

Art. 29. I docenti, per poter assolvere al loro ufficio, siano liberi da altre incombenze, incompatibili con i loro compiti di ricerca e di insegnamento, secondo che è richiesto negli Statuti dai singoli ordini di docenti.

Art, 30. Gli Statuti devono determinare:

a) quando ed a quali condizioni i docenti cessino dal loro ufficio;

b) per quali motivi e con quale proceduta essi possano essere sospesi dall'ufficio o anche privati di esso, in modo da provvedere convenientemente alla tutela dei diritti sia del docente, sia della Facoltà od Università, in primo luogo dei suoi studenti, sia anche della stessa comunità ecclesiale.

Titolo IV

Gli Studenti

Art. 31. Le Facoltà Ecclesiastiche sono aperte a tutti coloro che, sia ecclesiastici sia laici, forniti di regolare attestato, siano idonei, per la condotta morale e per precedenti studi compiuti, ad esservi iscritti.

Art. 32. § 1. Perché uno possa iscriversi alla Facoltà per il conseguimento dei gradi accademici, deve presentare il titolo di studio richiesto per l'ammissione all'Università civile della propria nazione, o della regione nella quale la Facoltà si trova.

§ 2. La Facoltà provveda a determinare negli Statuti gli altri eventuali requisiti, oltre a quello stabilito al § 1, necessari per intraprendere il proprio curricolo di studi, anche per quel che riguarda la conoscenza delle lingue sia antiche che moderne.

Art. 33. Gli studenti devono osservare fedelmente le norme della Facoltà circa l'ordinamento generale e la disciplina - in primo luogo circa i programmi degli studi, la frequenza, gli esami - come anche tutte le altre disposizioni concernenti la vita della Facoltà.

Art. 34. Gli Statuti devono definire in qual modo gli studenti, sia singolarmente presi che associati, partecipino alla vita della comunità universitaria in quelle cose, nelle quali essi possono contribuire al bene comune della Facoltà o dell'Università.

Art. 35. Gli Statuii devono parimenti determinare in qual modo gli studenti, per gravi motivi, possano essere sospesi da certi diritti, o esserne privati, o essere addirittura esclusi dalla Facoltà, così che si provveda opportunamente alla tutela dei diritti sia dello studente che della Facoltà od Università, come anche a quelli della stessa comunità ecclesiale.

Titolo V

Gli Officiali ed il Personale Ausiliario

Art. 36. § 1. Nel governo e nell'amministrazione dell'Università della Facoltà le Autorità siano coadiuvate da Officiali, debitamente competenti nelle loro funzioni.

§ 2. Gli Officiali sono in primo luogo il Segretario, il Bibliotecario, l'Economo.

Art. 37. Vi sia pure il Personale Ausiliario, addetto alla vigilanza, alla tutela dell'ordine ed alle altre incombenze, secondo le esigenze dell'Università o della Facoltà.

Titolo VI

L'Ordinamento degli Studi

Art. 38. § 1. Nel predisporre l'ordinamento degli studi si osservino diligentemente i principi e le norme, che secondo la diversità della materia sono contenute nei documenti ecclesiastici, soprattutto in quelli del Concilio Vaticano II; si tenga, però, conto nello stesso tempo delle acquisizioni sicure, che derivano dal progresso scientifico e che contribuiscono peculiarmente a risolvere le questioni oggi in discussione.

§ 2. Nelle singole Facoltà si adotti il metodo scientifico rispondente alle esigenze proprie delle singole scienze. Si applichino pure opportunamente i recenti metodi didattici e pedagogici, atti a meglio promuovere l'impegno personale degli studenti e la loro partecipazione attiva agli studi.

Art. 39. § 1. A norma del Concilio Vaticano II, in base all'indole propria delle singole Facoltà:

1° sia riconosciuta una giusta libertà (cfr. Gaudium et Spes, 59: AAS 58 [1966] 1080) di ricerca e di insegnamento perché si possa avere un autentico progresso nella conoscenza e nella comprensione della verità divina;

2° al tempo stesso appaia:

a) che la vera libertà di insegnamento è contenuta necessariamente entro i confini della Parola di Dio, così com'essa è costantemente insegnata dal Magistero vivo della Chiesa

b) che parimenti la vera libertà di ricerca poggia necessariamente sulla ferma adesione alla Parola di Dio e su un atteggiamento d'ossequio verso il Magistero della Chiesa, al quale è stato affidato il compito di interpretare autenticamente la Parola di Dio.

§ 2. Perciò, in materia tanto importante e delicata, si deve procedere con fiducia e senza sospetto, ma anche con prudenza e senza temerarietà, soprattutto nell'insegnamento; si devono, inoltre, armonizzare con cura le esigenze scientifiche con le necessità pastorali del popolo di Dio.

Art. 40. In ogni Facoltà si ordini convenientemente il curricolo degli studi attraverso diversi gradi o cicli, da adattare secondo le esigenze della materia, così che solitamente:

a) dapprima sia data una informazione generale, mediante l'esposizione coordinata di tutte le discipline insieme con l'introduzione all'uso del metodo scientifico;

b) successivamente si intraprenda lo studio approfondito di un particolare settore delle discipline, e contemporaneamente si esercitino più compiutamente gli studenti nell'uso del metodo della ricerca scientifica;

c) infine si attivi progressivamente alla maturità scientifica, soprattutto mediante un lavoro scritto, che contribuisca effettivamente all'avanzamento della scienza.

Art. 41. § 1. Si determinino le discipline che si richiedono necessariamente per il raggiungimento del fine specifico della Facoltà, e quelle che, in diverso modo, servono al raggiungimento di tale fine, così da classificarle opportunamente.

§ 2. - Nelle singole Facoltà le discipline siano ordinate in modo tale da formare un corpo organico, servire alla solida ed armonica formazione degli studenti, rendere più facile la mutua collaborazione dei docenti.

Art. 42. Le lezioni, soprattutto nel ciclo istituzionale, si devono tenere obbligatoriamente e devono essere frequentate dagli studenti secondo le norme che gli Statuti provvederanno a determinare.

Art. 43. Le esercitazioni e i seminari, soprattutto nel ciclo di specializzazione, devono essere condotti con assiduità sotto la guida dei docenti, e devono essere di continuo integrati mediante lo studio privato ed il frequente colloquio con i docenti.

Art. 44. Gli Statuti della Facoltà definiscano quali esami o prove equivalenti debbano essere sostenute dagli studenti, sia per iscritto sia oralmente, alla fine del semestre o dell'anno, e soprattutto del ciclo perché sia possibile verificare il loro profitto in ordine alla prosecuzione degli studi nella Facoltà ed al conseguimento dei gradi accademici.

Art. 45. Gli Statuti devono parimenti determinare quale conto si debba fare degli studi compiuti altrove, in rapporto soprattutto alla concessione di dispense per alcune discipline o esami, o anche alla riduzione dello stesso curricolo degli studi, rispettando peraltro le disposizioni della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica.

Titolo VII

I Gradi Accademici

Art. 46. § 1. Al termine dei singoli cicli del curricolo degli studi, può essere conferito un conveniente grado accademico, che deve essere stabilito per le singole Facoltà, tenuto conto sia della durata del ciclo, sia delle discipline in esso insegnate.

§ 2. Perciò, negli Statuti delle singole Facoltà devono essere determinati con cura, secondo le norme comuni e particolari della presenti Costituzione, tutti i gradi che siano conferiti ed a quali condizioni.

Art. 47. § 1. I gradi accademici, che si conferiscono in una Facoltà Ecclesiastica, sono: il Baccalaureato, la Licenza, il Dottorato.

§ 2. A questi gradi possono essere aggiunte peculiari qualificazioni, secondo la diversità delle Facoltà e l'ordinamento degli studi nelle singole Facoltà.

Art. 48. I gradi accademici, negli Statuti delle singole Facoltà, possono essere espressi anche con altri nomi, tenuto conto della prassi universitaria della regione, purché sia indicata con chiarezza la loro equivalenza con i gradi accademici sopra menzionati e sia salvaguardata l'uniformità tra le Facoltà Ecclesiastiche della stessa regione.

Art. 49. § 1. Nessuno può conseguire un grado accademico se non sia stato iscritto regolarmente alla Facoltà, non abbia terminato il curricolo degli studi prescritto dagli Statuti, e superato i relativi esami o esperimenti.

§ 2. Nessuno sia ammesso al Dottorato, se non abbia conseguito la Licenza.

§ 3. Per conseguire il Dottorato si richiede inoltre una dissertazione dottorale, che contribuisca effettivamente al progresso della scienza, sia stata elaborata sotto la guida di un docente, pubblicamente discussa, approvata collegialmente e, almeno nella sua parte principale, pubblicata.

Art. 50. § 1. Il Dottorato è il grado accademico, che abilita all'insegnamento in una Facoltà, ed è perciò richiesto a tale fine; la Licenza è il grado accademico che abilita all'insegnamento in un Seminario maggiore o in una scuola equivalente ed è perciò richiesto a tale fine.

§ 2. I gradi accademici, richiesti per ricoprire i diversi uffici ecclesiastici, sono stabiliti dalla competente Autorità Ecclesiastica.

Art. 51. Il Dottorato «ad honorem» può essere conferito per speciali meriti scientifici o culturali, acquistati nel promuovere le scienze ecclesiastiche.

Titolo VIII

I Sussidi Didattici

Art. 52. Per il raggiungimento dei propri fini specifici, soprattutto per il compimento delle ricerche scientifiche, in ciascuna Università o Facoltà deve esserci una biblioteca adeguata, rispondente ai bisogni dei docenti e degli studenti, ordinata convenientemente e fornita degli opportuni cataloghi.

Art. 53. Mediante lo stanziamento annuale di una congrua somma di denaro, la biblioteca sia costantemente arricchita di libri, antichi e recenti, e delle principali riviste, così che essa possa efficacemente servire tanto all'approfondimento e all'insegnamento delle discipline, quanto al loro apprendimento, come anche alle esercitazioni e ai seminari.

Art. 54. Alla biblioteca deve essere preposto un esperto in materia, il quale sarà aiutato da un adeguato Consiglio e parteciperà in modo opportuno ai Consigli dell'Università o Facoltà.

Art. 55. § 1. La Facoltà deve disporre, altresì, dei sussidi tecnici audiovisivi, ecc., che siano di aiuto alla didattica.

§ 2. In rapporto alla particolare natura e finalità dell'Università o della Facoltà, vi siano pure istituti di ricerca e laboratori scientifici, con anche altri sussidi necessari al raggiungimento del fine, che è suo proprio.

Titolo IX

L'Amministrazione Economica

Art. 56. L'Università o la Facoltà deve disporre dei mezzi economici necessari per il conveniente raggiungimento della sua specifica finalità. Dev'essere esattamente compilato il quadro dello stato patrimoniale e dei diritti di proprietà.

Art. 57. Gli Statuti determinino, secondo le norme della retta economia, la funzione dell'Economo, come anche le competenze del Rettore o del Preside e dei Consigli nella gestione economica dell'Università o della Facoltà, così che sia assicurata una sana amministrazione.

Art. 58. Ai docenti, agli officiali ed al personale ausiliario sia corrisposta una congrua retribuzione, tenuto conto delle consuetudini vigenti nella regione, anche in rapporto alla previdenza ed alle assicurazioni sociali.

Art. 59. Gli Statuti parimenti determinino le norme generali circa i modi di partecipazione degli studenti alle spese dell'Università o della Facoltà, mediante il pagamento di tasse per l'ammissione, per l'iscrizione annuale, per gli esami e i diplomi.

Titolo X

La Pianificazione e la Collaborazione delle Facoltà

Art. 60. § 1. Deve essere curata con diligenza la cosiddetta pianificazione, al fine di provvedere sia alla conservazione ed al progresso delle Università e delle Facoltà, sia alla loro conveniente distribuzione nelle varie parti della terra.

§ 2. Per attuare quest'opera la Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica sarà aiutata dai suggerimenti delle Conferenze Episcopali e da una Commissione di esperti.

Art. 61. L'erezione o l'approvazione di una nuova Università o Facoltà viene decisa dalla Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica, quando si abbiano tutti i requisiti, sentito anche il parere dell'Ordinario del luogo, della Conferenza Episcopale, nonché degli esperti, specialmente delle Facoltà più vicine.

Art. 62. § 1. L'erezione di un Istituto ad una Facoltà per il conseguimento del Baccalaureato, viene decretata dalla Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica, dopo l'adempimento delle condizioni stabilite dalla stessa.

§ 2. E' vivamente raccomandato che gli Studi Teologici sia delle diocesi sia degli istituti religiosi, siano affiliati ad una Facoltà di Sacra Teologia.

Art 63. L'aggregazione e l'incorporazione di un Istituto ad una Facoltà, per il conseguimento anche di gradi accademici superiori, sono decretate dalla Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica, dopo l'adempimento delle condizioni stabilite dalla stessa.

Art. 64. La collaborazione tra le Facoltà sia di una stessa Università, sia di una stessa regione, sia anche di un più ampio territorio, deve essere diligentemente curata. Essa, infatti, è di grande giovamento per promuovere la ricerca scientifica dei docenti e la migliore formazione degli studenti, come pure per sviluppare, quella che vien detta solitamente «interdisciplinarità» e che appare sempre più necessaria; e, parimenti, per sviluppare la cosiddetta «complementarietà» tra le varie Facoltà; e, in generale, per realizzare la penetrazione della sapienza cristiana in tutta la cultura.

 

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