CAPITOLO II

IL MISTERO EUCARISTICO.

La messa e il mistero pasquale

47. Il nostro salvatore nell' ultima cena, la notte in cui veniva tradito, istituì il sacrificio eucaristico del suo corpo e del suo sangue, col quale perpetuare nei secoli, fino al suo ritorno, il sacrificio della croce, e per affidare così alla diletta sposa, la chiesa, il memoriale della sua morte e risurrezione: sacramento di pietà, segno di unità, vincolo di carità, convito pasquale, "nel quale si riceve Cristo, l' anima viene ricolmata di grazia e viene dato il pegno della gloria futura".

Partecipazione attiva dei fedeli alla messa

48. Perciò la chiesa volge attente premure affinché i fedeli non assistano come estranei o muti spettatori a questo mistero di fede, ma, comprendendolo bene per mezzo dei riti e delle preghiere, partecipino all' azione sacra consapevolmente, piamente e attivamente; siano istruiti nella parola di Dio; si nutrano alla mensa del corpo del Signore; rendano grazie a Dio; offrendo l' ostia immacolata, non soltanto per le mani del sacerdote, ma insieme con lui, imparino ad offrire se stessi, e di giorno in giorno, per mezzo di Cristo mediatore siano perfezionati nell' unità con Dio e tra di loro, di modo che Dio sia finalmente tutto in tutti.

49. Perciò, affinché il sacrificio della messa raggiunga la piena efficacia pastorale anche nella forma dei riti, il sacro concilio, in vista delle messe celebrate con partecipazione di popolo, specialmente la domenica e le feste di precetto, stabilisce quanto segue.

Riforma dell' ordinario della messa

50. L' ordinamento della messa sia riveduto in modo che appariscano più chiaramente la natura specifica delle singole parti e la mutua connessione, e sia resa più facile la pia e attiva partecipazione dei fedeli. Per questo, i riti, conservata fedelmente la loro sostanza, siano resi più semplici; si tralascino quegli elementi che col passare dei secoli furono duplicati o meno utilmente aggiunti; alcuni elementi, invece, che col tempo andarono ingiustamente perduti, siano riportati alla primitiva tradizione dei padri, nella misura che sembreranno opportuni o necessari.

Maggior ricchezza biblica nella messa

51. Affinché la mensa della parola di Dio sia preparata ai fedeli con maggiore abbondanza, vengano aperti più largamente i tesori della bibbia, di modo che, in un determinato numero di anni, si legga al popolo la parte migliore della sacra scrittura.

L' omelia

52. si raccomanda vivamente l' omelia, come parte della stessa liturgia; in essa, nel corso dell' anno liturgico, vengono presentati, dal testo sacro, i misteri della fede e le norme della vita cristiana. Anzi nelle messe della domenica e delle feste di precetto celebrate con partecipazione di popolo, l' omelia non si ometta se non per grave motivo.

La "preghiera dei fedeli"

53. Sia ripristinata dopo il vangelo e l' omelia, specialmente la domenica e le feste di precetto, la "orazione comune" o " dei fedeli", in modo che, con la partecipazione del popolo, si facciano preghiere per la santa chiesa, per coloro che ci governano, per coloro che si trovano in varie necessità, per tutti gli uomini e per la salvezza di tutto il mondo.

Latino e lingua volgare nella messa

54. Si possa concedere, nelle messe celebrate con partecipazione di popolo, un conveniente posto alla lingua volgare, specialmente nelle letture e nella " orazione comune", e, secondo la condizione dei vari luoghi, anche nelle parti spettanti al popolo, a norma dell' art. 36 di questa costituzione. Si abbia cura però che i fedeli possano recitare o cantare insieme, anche in lingua latina, le parti dell' ordinario della messa che spettano ad essi. Se poi in qualche luogo sembrasse opportuno un uso più ampio della lingua volgare nella messa, si osservi quanto prescrive l' art. 40 di questa costituzione.

Comunione sotto le due specie

55. Si raccomanda molto quella partecipazione più perfetta alla messa, per la quale i fedeli, dopo la comunione del sacerdote, ricevono il corpo del Signore dal medesimo sacrificio. Fermi restando i principi dogmatici stabiliti dal concilio di Trento, la comunione sotto le due specie si può concedere sia ai chierici e religiosi sia ai laici, in casi da determinarsi dalla sede apostolica e secondo il giudizio del vescovo, come agli ordinati nella messa della loro sacra ordinazione, al professi nella messa della loro professione religiosa, ai neofiti nella messa che segue il battesimo.

Unità della messa

56. Le due parti che costituiscono in certo modo la messa, cioè la liturgia della parola e la liturgia eucaristica, sono congiunte tra di loro così strettamente da formare un solo atto di culto. Perciò il sacro concilio esorta caldamente i pastori di anime ad istruire con cura i fedeli, nella catechesi, perché partecipino a tutta la messa, specialmente la domenica e le feste di precetto.

La concelebrazione

57. - 1. La concelebrazione, con la quale si manifesta bene l' unità del sacerdozio, è rimasta in uso fino ad oggi nella chiesa, tanto in oriente che in occidente. Perciò al concilio è piaciuto estendere la facoltà della concelebrazione ai casi seguenti:

1. a) al giovedì santo, sia nella messa crismale che nella messa vespertina;

b) alla messe nei concili, nelle riunioni di vescovi e nei sinodi;

c) alla messa della benedizione dell' abate.

2. Inoltre, con il permesso dell' ordinario, e cui spetta giudicare sulla opportunità della concelebrazione:
a) alla messa conventuale e alla messa principale nelle chiese, quando l' utilità dei fedeli non richieda che tutti i sacerdoti presenti celebrino singolarmente;
b) alle messe nelle riunioni di qualsiasi genere di sacerdoti tanto secolari che religiosi.

2. I. Ma spetta al vescovo regolare la disciplina delle concelebrazioni nella diocesi.

2. II. Resti sempre tuttavia ad ogni sacerdote la facoltà di celebrare la messa individualmente, non però nel medesimo tempo e nella medesima chiesa, e neppure il giovedì santo.

58. Venga redatto un nuovo rito della concelebrazione, da inserirsi nel pontificale e nel messale romano.

 

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